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Varieta' vegetali in Europa: quali i requisiti per la registrazione?

Lo Studio legale Eredi Moriconi illustra qui di seguito quali siano i requisiti per la registrazione e conseguente protezione a livello comunitario di nuove varietà vegetali.

Ai sensi degli articoli 6 e seguenti del Regolamento (CE) n. 2100/94 del 27 luglio 1994 concernente la Privativa Comunitaria per Ritrovati Vegetali, i requisiti necessari affinché sia possibile richiederne la registrazione sono i seguenti:
  • Novità (Articolo 10 Regolamento (CE) 2100/94)
  • Distinzione (Articolo 7 Regolamento (CE) 2100/94 - Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui 4 esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda […])
  • Omogeneità (Articolo 8 Regolamento (CE) 2100/94 - Una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà.
  • Stabilità (Articolo 9 Regolamento (CE) 2100/94 - Una varietà si considera stabile se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione nonché di altri usati per la descrizione della varietà, rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni o, nel caso di uno specifico ciclo di moltiplicazione, al termine di ciascun ciclo.
Ricevuta la domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l'Ufficio comunitario delle Varietà Vegetali verifica la sua esattezza formale ed esamina se la varietà è nuova.

Nel caso in cui non vengano rilevati impedimenti formali, l'Ufficio dispone un esame tecnico della varietà vegetale per verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità.

L'esame tecnico è commissionato dall'Ufficio Comunitario a un Ufficio d'Esame che svolge le necessarie tre sperimentazioni di coltura della varietà o qualsiasi altra ricerca necessaria per l'esame tecnico.

Lo scopo dell'esame tecnico è verificare per l'appunto l'esistenza dei criteri di distinzione, omogeneità e stabilità. Le varietà vegetali presentate sono esaminate e confrontate con le varietà esistenti della stessa specie.

Gli Uffici d'Esame, dislocati in diversi Stati Membri, seguono i protocolli disposti dall'Ufficio Comunitario.

Denominazione della varietà
La varietà, oltre a rispondere ai requisiti tecnici, deve essere identificata da una denominazione che deve essere indicata dal richiedente al momento della presentazione della domanda o in un momento successivo. La mancata presentazione di una denominazione varietale ammissibile comporta il rigetto della domanda.

Per essere ammissibile, la denominazione varietale deve rispondere a determinati requisiti stabiliti dal regolamento 2100/94 e consentire l'identificazione della varietà.

L'articolo 17 del regolamento 2100/94 stabilisce l'obbligo di utilizzo della denominazione varietale per i costituenti varietali di una varietà protetta da parte di chiunque ne faccia offerta o cessione ad altri per scopi commerciali. Tale obbligo di utilizzo si estende alle varietà di cui all'articolo 13(5) del regolamento 2100/94 pertanto alle varietà essenzialmente derivate e alle altre varietà elencate nel suddetto articolo.

Il regolamento dispone come deve avvenire l'uso della denominazione che, in caso di informazioni scritte, deve essere facilmente riconoscibile e chiaramente leggibile, mentre nel caso in cui essa sia accompagnata da un marchio o da una denominazione commerciale, la denominazione varietale deve essere facilmente riconoscibile come tale.

Se tutti i requisiti sono soddisfatti all'esito dell'esame, l'Ufficio Comunitario concede la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e rilascia al titolare il certificato di concessione e la descrizione ufficiale della varietà protetta. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali ha effetto uniforme sul territorio dell'Unione Europea e può essere trasferita sul territorio summenzionato solo in modo uniforme.

Il regolamento 94/2100 prevede una durata della privativa di 25 anni o nel caso delle varietà di vite e di specie arboree di 30 anni.

Per maggiori info:
www.moriconifranco.com

Leggi anche i precedenti approfondimenti sul tema:
Le licenze sui brevetti vegetali: facciamo chiarezza

Nuove varieta' vegetali in Europa: come funziona la loro protezione?