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Assunzione congiunta di lavoratori in agricoltura: una possibile soluzione al caporalato?

Il nuovo Collegato agricolo (Legge n. 154 del 28 luglio 2016) ha ridotto la percentuale di presenza delle imprese agricole nella fattispecie delle assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti. Possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori le seguenti aziende:
  • imprese costituite in forma cooperativa
  • imprese riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado
  • imprese legate da un contratto di rete
Per quanto riguarda le assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, è stata ridotta la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole nella fattispecie contrattuale (dal 50% al 40%) affinché sia possibile effettuarle.

Considerando il fatto che i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato, ciò potrebbe aprire interessanti scenari per il contrasto alle forme di sfruttamento della manodopera agricola, incluso il cosiddetto caporalato.

Operatori da anelli diversi di una medesima filiera agricola, ad esempio, potrebbero ripartirsi gli oneri derivanti dalle assunzioni di manodopera per le mansioni di base, come la raccolta in campo o per altre prestazioni lavorative. Ciò comporterebbe una condivisione non solo economica, ma anche etica relativamente ai diritti dei lavoratori, in un contesto nel quale essi costituiscono la parte più debole e la prima voce di costo sulla quale si tende a tagliare.

Inoltre, si garantirebbe una maggiore continuità (e dunque professionalizzazione) al lavoro stagionale, potendo impiegare la manodopera non solo in mansioni temporanee, ma collocandola in modo più elastico a seconda delle esigenze delle varie imprese datoriali che congiuntamente hanno assunto i lavoratori.