Alcuni recenti titoli: “3 kg di uva da tavola per comperare un caffè”; “4 kg di frutta per pagarsi un caffè”. La situazione è questa. Eppure, il decreto legislativo 198/21, che ha recepito la Direttiva UE in materia di pratiche sleali, doveva contrastare, tra le diverse criticità che caratterizzano il rapporto tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari, anche quello delle vendite sottocosto. Chiediamo all’avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese, qual è lo stato dell’arte sul punto.
L'avvocato Gualtiero Roveda
Freshplaza (FP): Tra i diversi aspetti dei rapporti commerciali regolamentati dal provvedimento per contrastare le pratiche sleali vi è quello relativo alle vendite sottocosto, espressamente vietate. Cosa si intende con tale espressione?
Gualtiero Roveda (GR): La vendita al pubblico di prodotti alimentari freschi e deperibili a un prezzo inferiore a quello d'acquisto.
FP: Il divieto è assoluto?
GR: No. Sono previste due eccezioni: la prima riguarda la commercializzazione di prodotti rimasti invenduti e a rischio di deperibilità; la seconda si riferisce a operazioni commerciali programmate e concordate con i fornitori in forma scritta.
Foto d'archivio
FP: Questa seconda deroga consente, in pratica, di poter concordare la vendita sottocosto?
GR: È chiaro che tale accordo deve essere sorretto dai principi di carattere generale di buona fede, trasparenza e lealtà. Tuttavia, sarebbe stato meglio non prevedere tale possibilità.
FP: Per quanto riguarda gli acquisti, invece, è possibile imporre prezzi inferiori ai costi di produzione?
GR: Il decreto considera espressamente pratica commerciale sleale quella che impone al venditore di cedere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.
FP: Ismea è l’ente incaricato di rilevare i costi di produzione?
GR: Sì. In attuazione di tale incarico ha recentemente pubblicato sul proprio sito i primi risultati del monitoraggio che si riferiscono alla coltivazione di melone area mantovana, fragole in serra area Basilicata, fragole in serra area Campania-Basilicata, mele Fuji area Emilia-Romagna, mele Golden area Trentino, mele Fuji area Trentino.
FP: La vendita sottocosto è sanzionata?
GR: Severamente. Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative che possono arrivare sino al 5% del fatturato dell’anno precedente, per salire al 10% in caso di recidiva. È anche prevista la sostituzione di diritto del prezzo della fornitura. In pratica, al di fuori del contenzioso giudiziale, ogni qualvolta l’ICQRF rilevi che la vendita ha avuto luogo a un prezzo inferiore al costo di produzione, questo sarà rideterminato sulla scorta del prezzo risultante dalle fatture d’acquisto o, in caso di impossibilità, sulla scorta del costo rilevato da ISMEA o, in subordine, sulla base del prezzo medio praticato per prodotti similari nel mercato di riferimento.
FP: I conferimenti di prodotti effettuati da imprenditori agricoli a cooperative di cui sono soci o a organizzazioni di produttori sono esclusi da questa disciplina?
GR: Sì. L’esclusione è stata oggetto di critiche da parte di molti commentatori della materia che ne hanno messo in discussione l’opportunità.