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Produzione massima 8 tonnellate per ettaro

Scalogno di Romagna Igp, approvate le modifiche al disciplinare

Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento (clicca qui per il documento) per le modifiche al disciplinare dello Scalogno di Romagna IGP. L'indicazione "Scalogno di Romagna" designa esclusivamente il bulbo cipollino delle specie Allium Ascalonicum ecotipo romagnolo. 

La zona di produzione comprende la parte del territorio della Regione Emilia Romagna atta alla coltivazione dell'Allium Ascalonicum e interessa i seguenti Comuni: in Provincia di Ravenna: Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo; in Provincia di Forli-Cesena: Modigliana, Tredozio;  in Provincia di Bologna: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano.

Lo Scalogno non può essere coltivato in successione a se stesso o altre liliacee (aglio o cipolla). Devono trascorrere almeno cinque anni per il ritorno dello Scalogno sullo stesso appezzamento. E' inoltre vietato coltivarlo in successione a solanacee, a barbabietole e a cavoli. E' ammessa la rotazione con frumento, orzo, radicchio, insalate e carote. L'impianto si deve effettuare nei mesi di novembre - dicembre, mettendo a dimora bulbilli della specie Allium Ascalonicum ecotipo romagnolo, mentre la raccolta è attuata a partire dal mese di giugno dell'anno successivo. La produzione unitaria massima per ettaro è di 8 tonnellate.

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ciascuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, con le particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al monitoraggio da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.     

All'atto dell'immissione al consumo, lo "Scalogno di Romagna" deve avere le seguenti caratteristiche:  Prodotto fresco in mazzetti legati con rafia o altra fibra di origine vegetale con un peso compreso fra 100 g e 1 kg. 

Prodotto essiccato: mazzetti legati con rafia o altra fibra di origine vegetale, nella parte terminale con un peso compreso fra 100 g e 1 kg.

Per maggiori informazioni
Consorzio Scalogno di Romagna Igp
Email: alpigiordano@gmail.com 
Web: ScalognoIgp