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Il punto della situazione con l'avvocato Gualtiero Roveda

Fitofarmaci: la proposta è di ridurli del 40 per cento entro 8 anni

In contemporanea con la nuova classifica realizzata dall’organizzazione statunitense EWG, sulla base dei test della Food and Drug Administration, sulla frutta e la verdura meno e più contaminata da pesticidi nel 2022, è arrivata la notizia che è stata approntata la nuova bozza di Regolamento UE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

La proposta è quella di dimezzarne l’uso a livello europeo e ridurlo di almeno il 40% a livello nazionale entro il 2030, rispetto alla media 2015-2017. In Europa, l’Italia è al terzo posto per maggior consumo di fitofarmaci, preceduta da Francia e Spagna e seguita dalla Germania. Facciamo il punto sulla disciplina normativa in materia di commercializzazione di prodotti non conformi, sotto il profilo dei residui fitosanitari, con l’avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese.

FreshPlaza (FP): Quali responsabilità ha l'operatore ortofrutticolo se commercializza prodotti non in regola con la disciplina fitosanitaria?
Gualtiero Roveda (GR): L'art. 5 lett. h) della L. n. 283/62 sanziona chi pone in vendita alimenti con residui di presidi sanitari tossici per l'uomo. La violazione costituisce illecito penale, punito con la pena dell'arresto da 3 mesi a un anno o dell'ammenda da 2.500 a 46.000 euro. 

FP: Nell'ambito della catena distributiva, su chi ricade la responsabilità nel caso di commercializzazione di prodotto non conforme?
GR: Su tutta la filiera, dall’agricoltore all’ultimo rivenditore. In sostanza, su tutti coloro che, nel ciclo produttivo e nella dinamica della commercializzazione, concorrono all'immissione dei prodotti alimentari al consumo, i quali hanno il dovere di porre in vendita i prodotti sfusi in conformità alle prescrizioni di legge. 

FP: Quali sono le difese per l’operatore ortofrutticolo?
GR: Deve essere in grado di dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni, ragionevolmente possibili, per evitare che un prodotto con residui superiori a quelli consentiti sia avviato al consumo.

FP: In pratica, come può dimostrarlo?
GR: Se il prodotto è stato acquistato da fornitori abituali deve poter provare di avere rapporti stabili solo con agricoltori scelti accuratamente e dotati di reale professionalità. Se il fornitore è un altro operatore, dovrà dimostrare che questi è di fiducia, in quanto la merce, per il passato, è sempre risultata da analisi di laboratorio conforme ai parametri di legge e che il monitoraggio è costante. Se, invece, l'acquisto è occasionale, per analogia, deve essere nella condizione di poter documentare di aver adottato tutte le cautele necessarie, come, ad esempio, aver rilevato il possesso da parte dell'agricoltore dell'autorizzazione all'uso dei presidi sanitari e aver effettuato analisi a campione. Nel caso di acquisto occasionale da un altro operatore, può essere considerato indice di diligenza aver scelto un fornitore che opera all'interno di un circuito controllato, nonché la dimostrazione delle attenzioni dallo stesso adottate per mettere in vendita prodotto conformi alle prescrizioni.

FP: Se il prodotto è acquistato già confezionato?
GR: L'operatore è esente da colpa se riceve un prodotto in confezione originale, sempre che non sia a conoscenza della violazione e che la confezione non presenti segni di alterazione. 

FP: L’esimente vale anche per il prodotto d'importazione?
GR: No. L'importatore ha il preciso obbligo di sottoporre o far sottoporre agli opportuni "controlli" le sostanze alimentari che si accinge a importare per verificare la conformità alle prescrizioni della normativa nazionale. 

FP: L’acquisto da altro Paese UE è considerato “importazione”?
GR: Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, sì.

FP: In materia, è fermo da un paio d’anni un disegno di legge che dovrebbe rivedere un po’ tutta la disciplina.
GR: È così. Il testo riprende, in larga parte, i contenuti del progetto elaborato dalla “Commissione Caselli”. Gli obiettivi di fondo sono la razionalizzazione del sistema normativo e l'ammodernamento dell'intervento penale nella materia agroalimentare. In particolare, il provvedimento tende a individuare strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano nell’ambito delle attività d’impresa.