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Tutti i chiarimenti dell'avvocato Gualtiero Roveda

Pratiche sleali: attenzione alla burocrazia aggiuntiva

Fruitimprese, su iniziativa del direttore Pietro Mauro, in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha organizzato mercoledì 16 febbraio, un webinar sulla nuova normativa di contrasto alle pratiche sleali. In rappresentanza del Ministero è intervenuto l'avvocato Enrico Esposito, Capo dell'Ufficio Legislativo ed estensore del D.lgs. 198/21.
Approfondiamo alcuni aspetti delicati della nuova disciplina con l'avvocato Gualtiero Roveda.

A destra, il direttore Pietro Mauro organizzatore dell'evento

FreshPlaza (FP): Il nostro Paese ha finalmente dato attuazione alla Direttiva europea finalizzata a contrastare le pratiche sleali nel settore agricolo e agroalimentare.
Gualtiero Roveda (GR): Il legislatore europeo è intervenuto in considerazione del fatto che le piccole e medie imprese del settore sono sempre più schiacciate dal potere delle controparti, in termini di compressione dei prezzi di vendita, dei margini di guadagno e di accettazione di pratiche commerciali gravose. Il fenomeno pare causare al settore, ogni anno, nell'Ue, danni per oltre 10 miliardi di euro e più di 4 miliardi per chi li subisce. Con il D. Lgs. 198/2021 l'Italia ha, previsto una serie di norme per dare tutela ai soggetti deboli della filiera e porli al riparo da condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose.

FP: Alcune di queste norme impongono, tuttavia, in capo alle imprese del settore adempimenti burocratici di un certo rilievo, la cui inosservanza è sanzionata severamente.
GR: È vero. Il decreto stabilisce prescrizioni sia sulla forma del contratto, la cui stipulazione deve avvenire per atto scritto, sia sul suo contenuto. È necessario, infatti, che siano espressamente indicati alcuni elementi considerati essenziali, quali durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo fisso o determinabile, modalità di consegna e pagamento.

FP: In caso di inottemperanza è sanzionato solo il soggetto "forte" del contratto?
GR: No. Per questo tipo di violazioni rispondono entrambe le parti. Il mancato rispetto delle formalità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5% del fatturato, realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento, con un minimo di 2 mila euro. La misura della sanzione è determinata in rapporto al valore dei beni oggetto di cessione o al valore del contratto.

Avvocato Gualtiero Roveda

FP: Tuttavia, la prassi operativa di molti settori del comparto lascia poco spazio per gli adempimenti formali.
GR: Di questo si è reso conto anche il legislatore, che ha temperato la severità della disposizione in esame e ha previsto che l'obbligo della forma scritta può essere assolto con forme equipollenti.

FP: Quali sono?
GR: Si può considerare assolto l'obbligo della forma scritta, se gli elementi contrattuali essenziali sono riportati nei documenti di trasporto, di consegna, nella fattura, nell'ordine di acquisto, purché sia stato stipulato in precedenza un accordo quadro, che rappresenti il testo base sul quale si innesta e trae giustificazione la successiva documentazione.

FP: L'accettazione del contratto può essere confermata anche tramite un comportamento diretto in modo inequivocabile all'accettazione di una proposta?
GR: Se si è in presenza sia di un accordo quadro, sia di una proposta scritta e questi documenti, complessivamente, riportano tutti gli elementi essenziali richiesti dal legislatore si ritiene di sì.

FP: E nel caso in cui vi siano un accordo quadro, una proposta verbale e la conferma d'ordine espressa in un documento di consegna?
GR: Sì, anche in questo caso.

Foto d'archivio

FP: Vi sono casi in cui le prescrizioni della normativa in materia di forma non operano?
GR: Sfuggono alle prescrizioni di forma innanzi esaminate le cessioni al consumatore, le cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché i conferimenti di prodotti da parte di imprenditori agricoli a cooperative o organizzazioni di produttori di cui sono soci.

FP: Nel caso in cui la compravendita sia occasionale, il prezzo concordato, la consegna effettuata e, tuttavia, il pagamento non sia contestuale è necessario l'atto scritto?
GR: Secondo le indicazioni del Ministero, sì.

FP: I conferimenti degli agricoltori alle O.P. sono sottratti alla tutela in materia di pratiche sleali?
GR: No. Sono esclusi solo per quanto concerne le prescrizioni afferenti alle formalità di cessione.