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Contrasto al ToBRFV: pubblicato il decreto per contenere la diffusione dal SFR siciliano

Con l'obiettivo di contrastare la diffusione e di eradicare il virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) nel territorio siciliano, il Servizio Fitosanitario Regionale ha emanato un decreto che prevede l'applicazione di precise misure fitosanitarie obbligatorie. Tali misure concernenti le piante, le sementi e le piante madri di pomodoro e peperone (varietà non resistenti) sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni e zone ove sono presenti i suddetti vegetali, con presenza confermata dell'organismo nocivo.

Le disposizioni fitosanitarie valgono anche nei casi di sospetta presenza del ToBRFV, non ancora ufficialmente confermata. Chiunque non ottemperi alle misure fitosanitarie obbligatorie previste nel decreto, in caso di presenza confermata dell'organismo nocivo, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 15 marzo 2021 ed è a firma del dirigente del Servizio Fitosanitario Domenico Carta Cerrella e del dirigente dell'Assessorato all'agricoltura, Dario Cartabellotta.

Il Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) appartiene alla famiglia Virgaviridae, genere Tobamovirus, alla quale appartengono i più noti Tobacco mosaic virus (TMV) e Tomato mosaic virus (ToMV). Il ToBRFV è stato identificato per la prima volta su pomodoro in Israele nel 2014, come una variante di un tobamovirus che saltava la resistenza del gene Tm2.2, successivamente, in Giordania nel 2015, è stato caratterizzato come nuova specie virale. Oltre ai focolai riscontrati in Italia, nello stesso periodo si sono verificati casi di infezioni in Germania e in Messico. In quest'ultima nazione, il virus ha causato sensibili danni alle coltivazioni di pomodoro e peperone.

Sintomi
Il virus prende il nome dalle caratteristiche macchie rugose marroni, che sono state riscontrate nella prima identificazione del virus in Giordania. Tuttavia, i sintomi più frequenti dell'infezione, che possono variare a seconda di cultivar, condizioni climatiche e stagionalità, fino a un quadro completamente asintomatico, sono i seguenti:

  • Foglie: mosaicatura (in particolare su foglie più giovani e germogli laterali) da lieve a grave, bollosità, lanceolatura dei margini soprattutto delle foglie apicali fino ad una deformazione fusiforme (needle) o totale restringimento del lembo, striature marroni (necrotiche), macchie di colore bruno o giallo, irregolari più o meno estese sulla lamina fogliare. In genere, la pianta subisce una consistente riduzione dello sviluppo ed una mancata produzione utile, da 4 a 6 palchi/ciclo in meno.
  • Bacche: decolorazioni generalizzate, marmorizzazione clorotica (che può apparire simile all'infezione causata dal virus del mosaico del pepino (PepMV)), alterazione colorimetrica dello stato di maturazione. Nei frutti giovani anche deformazione e lesioni necrotiche. Sintomi di necrosi sono riportati anche su steli fiorali e sepali. A causa dei sintomi, i frutti delle piante infette perdono valore di mercato o non sono commercializzabili.
  • Piantine da trapianto: l'infezione, sia che avvenga tramite seme contaminato che per trasmissione meccanica - compreso l'innesto - in fase di allevamento in vivaio, manifesta sintomi solo dopo lo sviluppo di almeno le prime 6/7 foglie vere. Pertanto, durante la crescita delle piantine in vivaio, così come nelle fasi di trapianto è difficile identificare visivamente la presenza di ToBRFV.

Definizioni
Ai fini del presente decreto, sono stabilite le seguenti definizioni:
a) piante specificate: piante di pomodoro Solanum lycopersicum L. e peperone Capsicum spp.;
b) sementi specificate: sementi di pomodoro Solanum lycopersicum L. e peperone Capsicum spp.;
c) organismo nocivo: il virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus);
d) SFR: Servizio Fitosanitario Regionale.

Obbligo di comunicazione
Chiunque venga a conoscenza o sospetti la presenza del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), deve darne immediata comunicazione ai competenti Uffici del SFR, di cui si riportano i riferimenti, a pena delle sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19. (Clicca qui per il testo completo del Decreto).