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Lo afferma l'avvocato Gualtiero Roveda

Senza correttivi la Direttiva contro le pratiche sleali non serve a nulla

Oggi 14 ottobre 2020,  in Senato, si discuterà il recepimento della direttiva Ue contro le pratiche sleali. Lo ha ricordato il ministro Teresa Bellanova, intervenendo due sere fa alla trasmissione Presa Diretta. "La proposta di legge che riguarda le aste a doppio ribasso - interviene l'avvocato Gualtiero Roveda - e che avrebbe dovuto anticipare il recepimento della Direttiva UE, approvata dalla Camera nel giugno del 2019 si è fermata in Senato, in quanto sarà raccolta nella legge che recepisce il provvedimento europeo. Ad ogni modo, salvo modifiche, saranno nulli tutti i contratti che prevedono l'acquisto dei prodotti agroalimentari attraverso aste a doppio ribasso".

L'Autorità amministrativa competente sulle sanzioni amministrative (da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all'entità del fatturato) sarà l'ICQRF- Ispettorato centrale per la repressione delle frodi, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

E, sulle pratiche sleali, Roveda afferma: "Si sta aspettando che sia recepita la Direttiva europea in materia. La ministra Bellanova ha affermato che oggi è in programma la discussione in aula, al Senato. Il testo dovrà poi passare alla Camera. E' necessario che il legislatore intervenga con fermezza per correggere le distorsioni del sistema. Come ricordato dalla giornalista di Presa Diretta, nell'ultima indagine Antitrust sono stati identificati sei tipi di 'sconti' (sconti incondizionati; sconti target; altri sconti condizionati; sconti logistici; sconti finanziari; recupero marginalità) e nove tipi di 'contributi' (servizi di centrale; fee di accesso del fornitore; gestione e mantenimento dell'assortimento; inserimento nuovi prodotti; esposizione preferenziale; contributi promo-pubblicitari e di co-marketing; anniversari, ricorrenze ed eventi vari; nuove aperture/cambio insegna; altri vari, come controllo qualità, cessione dati). La conclusione era che sconti e contributi costano alle singole aziende fornitrici il 24,2 per cento del fatturato con la catena cliente. In pratica, un quarto del prezzo effettivo di listino. Una situazione inaccettabile".

Quando la Direttiva sarà recepita, ci si può attendere un miglioramento delle condizioni di mercato? A questa domanda, Roveda risponde: "Se recepita senza correttivi, direi proprio di no, in quanto il provvedimento rischia di essere inefficace. La Direttiva individua tipologie ben definite di pratiche scorrette. Tale indicazione risulta di stretta interpretazione, in ragione del carattere eccezionale rispetto al principio di libertà contrattuale. Non potrà, pertanto, essere sanzionata, in base alla disciplina in esame, una condotta sleale che non rientri tra quelle tipizzate. Di conseguenza, è assolutamente prevedibile che la parte contrattualmente forte troverà il modo di aggirare i divieti".

Circa i rimedi a questa situazione, Roveda afferma che "La Direttiva è uno strumento di armonizzazione minima. L'Italia, in sede di attuazione, può adottare norme più rigorose. E' sufficiente, sul punto, rifarsi all'art. 62 - che sotto quell'aspetto era ben impostato - e prevedere una clausola generale definitoria per consentire all'autorità designata di reagire efficacemente a condotte nuove, non previste dal testo normativo. L'elenco di "pratiche sleali" individuato dalla legge di recepimento, per dare sostanza alla norma, dovrebbe avere carattere meramente esemplificativo e le condotte, contrarie a correttezza e buona fede, essere sanzionate a prescindere da una previsione espressa di come siano attuate".

"In particolare, è essenziale che siano ricompresi anche i comportamenti successivi alla conclusione del contratto, in quanto la pratica commerciale sleale dell'acquirente, il più delle volte, interferisce proprio con la corretta esecuzione del contratto, come nel caso classico di contestazione pretestuosa dei vizi della merce. A tal fine sarebbe opportuno inserire l'obbligo a carico dell'acquirente di segnalare ogni anomalia relativa all'esecuzione del contratto all'Autorità competente, affinché questa possa effettuare controlli a campione sui fatti denunciati e che le violazioni siano punite con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive".