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I chiarimenti dell'avvocato Gualtiero Roveda consulente di Fruitimprese

Imprenditori agricoli e legge salva-suicidi. Ecco a chi serve e come funziona

Negli ultimi anni, in Europa, si sta assistendo all'impressionante incremento del sovra-indebitamento. La crisi economica, la globalizzazione e le dimensioni assunte dal fenomeno del credito al consumo hanno esasperato le situazioni d'indebitamento di piccoli imprenditori e famiglie, con l'esito di accrescere il numero di coloro che fanno ricorso all'usura e quello dei suicidi per ragioni economiche.

Pur con ritardo, rispetto a molti Paesi dell'Unione Europea, anche l'Italia si è dotata di una legge per disciplinare la crisi dei debitori non soggetti alle procedure concorsuali. Il provvedimento è stato adottato dal Legislatore, dopo un tormentato iter parlamentare, con la legge n. 3 del 27 gennaio 2012, ribattezzata dalla stampa "Legge salva suicidi".

Nonostante sia passato qualche anno dalla sua approvazione, la conoscenza degli strumenti messi a disposizione di consumatori, piccoli imprenditori e imprenditori agricoli, per uscire dalla crisi da sovraindebitamento, è ancora limitata. Eppure, per molti imprenditori, la disciplina in esame rappresenta l'ultima possibilità per salvare l'azienda e continuare a lavorare. In questa intervista, approfondiamo l'argomento con l'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese.

FreshPlaza (FP): L'imprenditore agricolo, in difficoltà economica, non è soggetto alla stessa disciplina dell'imprenditore commerciale. Quali sono le differenze?
Gualtiero Roveda (GR): L'imprenditore agricolo ha sempre rivestito un ruolo di particolare favore all'interno del sistema giuridico. Risale al diritto romano la distinzione tra il mercator, intermediario nella circolazione dei beni e l'agricola che rivolge la sua attività alla vendita di cose che esso stesso produce. Le ragioni del trattamento preferenziale sono da individuare, più che nell'oggetto dell'attività svolta, nella natura di questa attività che espone l'agricoltore alle ciclicità stagionali, alle avversità climatiche, alla resa negativa del fondo e così via. L'imprenditore agricolo nell'attuale sistema non è considerato imprenditore commerciale e, in ragione di ciò, beneficia dell'esenzione da una serie di obblighi. In particolare, non è passibile di fallimento essendo quest'ultimo istituto rivolto solo a chi esercita un'attività commerciale. L'imprenditore agricolo è, però, legittimato a stipulare "accordi di ristrutturazione del debito e di transazione fiscale" di cui agli artt. 182-bis e ss. L. Fall.

FP: Oggi, però, vogliamo riservare l'attenzione alla "composizione della crisi da sovraindebitamento" introdotta dalla "Legge salva suicidi". In cosa consiste?
GR: E' una procedura riservata a soggetti, in situazione di difficoltà finanziaria, ai quali non si applica la legge fallimentare. Tra questi, di interesse su FreshPlaza sono da annoverare gli imprenditori agricoli, nonché i soci e gli amministratori che abbiano garantito con fideiussioni debiti di società fallite.

FP: In pratica la procedura consente a un imprenditore agricolo in difficoltà di prevenire una crisi aziendale irreversibile?
GR: La disciplina di composizione della crisi consente di porre rimedio a una situazione di sovraindebitamento, preservando la continuità aziendale o, in caso di liquidazione, avviando una nuova attività senza il peso dei debiti pregressi.

FP: In cosa consiste il sovraindebitamento?
GR: Si intende con tale termine la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Si tratta, in pratica, di una condizione di squilibrio finanziario perdurante tra le esposizioni debitorie e le attività prontamente liquidabili. Per valutare la ricorrenza del presupposto è necessario raffrontare le passività correnti con il patrimonio del debitore, valutato non nella sua interezza, ma nella sola quota che può tradursi prontamente in liquidità.



FP: Qual è la procedura?
GR: La normativa in questione prevede due possibili procedure di interesse per l'imprenditore agricolo: l'accordo di composizione della crisi e la liquidazione del patrimonio. La prima consente al debitore, in stato di sovraindebitamento, di presentare ai creditori, mediante l'ausilio dell'Organismo Compositore delle Crisi (O.C.C.), una proposta di accordo sulla base di un piano che assicuri l'adempimento delle obbligazioni. La proposta può avere a oggetto la dilazione dei debiti (accordo dilatorio), la remissione parziale dei debiti (accordo esdebitativo), la dilazione del debito ridotto per effetto dell'esdebitazione.

La proposta d'accordo è, però, vincolata al rispetto delle seguenti condizioni:
- i titolari di crediti impignorabili (es. crediti alimentari, per sussidi per maternità, malattie etc.) devono essere pagati integralmente alle scadenze prefissate;
- IVA e ritenute operate e non versate possono essere suscettibili unicamente di dilazione;
- deve essere assicurato l'ordine delle cause di prelazione. I creditori di grado inferiore possono essere pagati solo in caso di soddisfacimento integrale di quelli di grado superiore.
Congiuntamente alla proposta deve essere sottoposto all'approvazione dei creditori un piano da cui si configuri la continuazione dell'attività d'impresa.

FP: Quanto dura la procedura?
GR: Non è prevista una durata prestabilita. Il periodo deve, però, risultare coerente rispetto al piano.

FP: Quale percentuale di adesione dei creditori è necessaria per la validità dell'accordo?

GR: La proposta si considera approvata con il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dell'importo complessivo dei crediti.

FP: Qual è l'altra procedura cui faceva cenno?
GR: Alternativamente all'accordo di composizione, il debitore può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. La procedura è attuata da un liquidatore nominato dal giudice. L'esdebitazione, subordinata alla correttezza del comportamento del debitore, è dichiarata all'esito della procedura liquidatoria. In particolare, nei quattro anni di durata della liquidazione questi ha l'onere di svolgere un'adeguata attività produttiva di reddito e non sottrarsi ingiustificatamente alle opportunità lavorative.