Le varietà vegetali: definizione
In base all'art. 1, UPOV, art. 5 del Regolamento n. 2100/94 e art. 100 del D.Lgs 30/2005, si definisce varietà vegetale l'insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto il quale [...] possa essere:
a) definito in base caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo uniforme.
Requisiti per la registrazione di varietà vegetali
Secondo gli articoli 6 e seguenti del Regolamento 2100/94 e articoli 102 e seguenti del D.Lgs 30/2005, per la registrazione è necessario che la varietà vegetale abbia caratteri di: novità, distinzione, omogeneità e stabilità.
Prima della istituzione della privativa comunitaria, per proteggere una nuova varietà in tutta l'Unione Europea era necessario presentare una domanda distinta in ciascuno dei paesi all'interno dell'Unione Europea. Oggi, invece, la privativa comunitaria peri ritrovati vegetali ha effetto uniforme sull'intero territorio dell'Unione Europea.
Il sistema comunitario di protezione concede un diritto di proprietà intellettuale per nuove varietà vegetali valido unitariamente in tutto il territorio dell'Unione Europea, che conta circa 500 milioni di abitanti.
Ogni anno, l'ufficio comunitario delle varietà vegetali riceve ed esamina oltre 2800 domande: un sistema in crescita e il più ampio di questo genere.
Attualmente le domande presentate riguardano prevalentemente specie ornamentali (circa il 60%) mentre in circa il 20% si riferisce a domande per specie di piante agricole e domande per specie di frutta e verdura (20% circa).
Le domande sono presentate in prevalenza dai paesi all'interno dell'Unione Europea. Delle domande presentate, circa il 20% provengono da paesi non appartenenti all'Unione Europea.
Il CPVO- Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali è l'agenzia dell'Unione Europea operativa dal 1995 con fede ad Angers, in Francia. Il suo compito è di amministrare e attuare il sistema per la protezione delle varietà vegetali.
Normativa applicabile
A livello internazionale ed europeo: Accordo TRIPs; UPOV-Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali; Regolamento (CE) n. 2100/94 del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
A livello nazionale: Codice della Proprietà Industriale D.Lgs n 30/2005 del 10 febbraio 2005.
Considerati i danni causati dalla contraffazione, le imprese che puntano sulla qualità, la creatività e l'innovazione dei propri prodotti, dovrebbero pianificare una strategia basata sulla tutela della proprietà intellettuale come sistema di prevenzione anche per aumentare e rafforzare la tutela giurisdizionale.
Mediante politiche di contrasto delle violazioni dei diritti di proprietà industriale si accresce la capacità innovativa delle imprese. La lotta alla contraffazione è strumento principale per sostenere la crescita delle imprese.
In questo orientamento le imprese devono divenire il motore di questo nuovo processo, proteggendo i loro asset intangibili come avviene per i beni materiali.
In quest'ottica la conoscenza da parte delle imprese dei diritti di proprietà industriale e la loro concreta applicazione diviene il primo step da attuare per la difesa dai danni prodotti dalla contraffazione.
Per maggiori info:
www.moriconifranco.com