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Le licenze sui brevetti vegetali: facciamo chiarezza

In occasione del convegno sulle pesche piatte organizzato dal CREA-FRU di Roma durante la 60ma Mostra Pomologica lo scorso 23 luglio, lo Studio legale Eredi Moriconi ha presentato una relazione per illustrare la tipologia di contratti per lo sfruttamento delle privative vegetali.

Sono intervenute l'Avv. Lucia Nesci e la d.ssa Monica Moriconi (in foto qui sotto), con una panoramica sui principali aspetti della proprietà industriale applicata all'ambito delle selezioni vegetali, sui quali ancora oggi non c'è piena consapevolezza e nemmeno una visione chiara.



Differenza tra cessione e licenza

I diritti di un'invenzione industriale, tranne quello di essere riconosciuto autore della stessa, sono alienabili e trasmissibili (Dlgs del 10 febbraio 2010 n. 30, Art. 63), cosa che ne rende possibile la cessione e la licenza. Mediante l'atto della cessione, il titolare di un brevetto può infatti trasferirne ad altri la titolarità.

Mediante la licenza, invece, il titolare - dietro il percepimento di un corrispettivo - attribuisce ad altri il diritto di utilizzare l'invenzione, ma senza trasferire la titolarità del brevetto, che rimane nelle sue mani.

Onerosità, caratteristiche e limiti delle licenze
I certificati riguardanti le nuove varietà vegetali rientrano nei cosiddetti "diritti tecnologici" (categoria che include brevetti, modelli di utilità, diritti su disegni e modelli, ecc.) e possono dunque essere oggetto di accordi economici.

Nel caso della licenza, infatti, è previsto un corrispettivo, che può essere pattuito nella forma di un versamento una tantum oppure di un canone periodico. Tale corrispettivo può essere, in tutto o in parte, commisurato ai ricavi realizzati tramite lo sfruttamento del brevetto (cosiddette royalties).


Un passaggio della relazione a cura dell'Avv. Lucia Nesci.

Il regolamento comunitario (n. 2100/04, all'Art. 27) prevede per le licenze contrattuali due modalità: di esclusiva o di non esclusiva.

Anche in caso di licenza, però, il titolare del brevetto può sempre far valere i suoi diritti nei confronti di un titolare di licenza che violi le condizioni o i limiti della licenza stessa. La licenza esclusiva impegna infatti il titolare a non cedere ulteriori licenze a terzi e a non attuare direttamente l'invenzione nel territorio riservato al licenziatario (ad es. nello Stato italiano o in un ambito geografico più ampio o ristretto).

In caso invece la licenza sia del tipo non esclusivo, il titolare del brevetto mantiene la possibilità di attuare l'invenzione sullo stesso territorio per il quale la licenza è valevole, direttamente o tramite ulteriori licenziatari. L'attività del licenziatario può essere sottoposta a ulteriori limitazioni, come per esempio le restrizioni territoriali summenzionate, o anche quelle temporali, o sulle quantità e sulle attività consentite.

La violazione di tali restrizioni implica una responsabilità contrattuale da inadempimento, con conseguenze quali la risoluzione del contratto e/o il ricorso ad azioni di tutela della privativa, anche in via cautelare (rischio di contraffazione).

Il caso dei club varietali
Nel caso della costituzione di un club varietale, va sottolineato che i diritti di esclusiva sono assai più estesi rispetto alla semplice commercializzazione del prodotto, andando a includere ogni fase del processo produttivo, compresi i prodotti della raccolta (frutti). Tramite la costituzione di un club varietale, pertanto, il titolare del brevetto può ottenere un controllo totale sul proprio lavoro e far valere i suoi diritti in tutte le fasi del processo (produzione; commercializzazione; distribuzione).

La d.ssa Monica Moriconi ha spiegato: "Il controllo dell'intera filiera viene effettuato allo scopo di ottenere una situazione di equilibrio tra domanda e offerta, in modo da riuscire a influenzare il prezzo di vendita e di remunerare in modo adeguato ogni attore che interviene nei diversi passaggi della filiera produttiva. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla possibilità di contraddistinguere il prodotto nel mercato tramite l'utilizzo di un marchio che ne favorisca la riconoscibilità".

Per maggiori info:
www.moriconifranco.com