Sono intervenute l'Avv. Lucia Nesci e la d.ssa Monica Moriconi (in foto qui sotto), con una panoramica sui principali aspetti della proprietà industriale applicata all'ambito delle selezioni vegetali, sui quali ancora oggi non c'è piena consapevolezza e nemmeno una visione chiara.
Differenza tra cessione e licenza
I diritti di un'invenzione industriale, tranne quello di essere riconosciuto autore della stessa, sono alienabili e trasmissibili (Dlgs del 10 febbraio 2010 n. 30, Art. 63), cosa che ne rende possibile la cessione e la licenza. Mediante l'atto della cessione, il titolare di un brevetto può infatti trasferirne ad altri la titolarità.
Mediante la licenza, invece, il titolare - dietro il percepimento di un corrispettivo - attribuisce ad altri il diritto di utilizzare l'invenzione, ma senza trasferire la titolarità del brevetto, che rimane nelle sue mani.
Onerosità, caratteristiche e limiti delle licenze
I certificati riguardanti le nuove varietà vegetali rientrano nei cosiddetti "diritti tecnologici" (categoria che include brevetti, modelli di utilità, diritti su disegni e modelli, ecc.) e possono dunque essere oggetto di accordi economici.
Nel caso della licenza, infatti, è previsto un corrispettivo, che può essere pattuito nella forma di un versamento una tantum oppure di un canone periodico. Tale corrispettivo può essere, in tutto o in parte, commisurato ai ricavi realizzati tramite lo sfruttamento del brevetto (cosiddette royalties).
Un passaggio della relazione a cura dell'Avv. Lucia Nesci.
Il regolamento comunitario (n. 2100/04, all'Art. 27) prevede per le licenze contrattuali due modalità: di esclusiva o di non esclusiva.
Anche in caso di licenza, però, il titolare del brevetto può sempre far valere i suoi diritti nei confronti di un titolare di licenza che violi le condizioni o i limiti della licenza stessa. La licenza esclusiva impegna infatti il titolare a non cedere ulteriori licenze a terzi e a non attuare direttamente l'invenzione nel territorio riservato al licenziatario (ad es. nello Stato italiano o in un ambito geografico più ampio o ristretto).
In caso invece la licenza sia del tipo non esclusivo, il titolare del brevetto mantiene la possibilità di attuare l'invenzione sullo stesso territorio per il quale la licenza è valevole, direttamente o tramite ulteriori licenziatari. L'attività del licenziatario può essere sottoposta a ulteriori limitazioni, come per esempio le restrizioni territoriali summenzionate, o anche quelle temporali, o sulle quantità e sulle attività consentite.
La violazione di tali restrizioni implica una responsabilità contrattuale da inadempimento, con conseguenze quali la risoluzione del contratto e/o il ricorso ad azioni di tutela della privativa, anche in via cautelare (rischio di contraffazione).
Il caso dei club varietali
Nel caso della costituzione di un club varietale, va sottolineato che i diritti di esclusiva sono assai più estesi rispetto alla semplice commercializzazione del prodotto, andando a includere ogni fase del processo produttivo, compresi i prodotti della raccolta (frutti). Tramite la costituzione di un club varietale, pertanto, il titolare del brevetto può ottenere un controllo totale sul proprio lavoro e far valere i suoi diritti in tutte le fasi del processo (produzione; commercializzazione; distribuzione).
Per maggiori info:
www.moriconifranco.com