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Crediti vantati all'estero: ecco cosa puo' fare l'esportatore italiano

Secondo le stime della UE, un milione di piccole imprese italiane ha difficoltà a recuperare crediti in altri Paesi europei, con una perdita di circa 600 milioni di euro ogni anno. Per porre rimedio a questa difficile situazione l'Unione, da qualche mese, ha dato avvio a una procedura volta al sequestro conservativo dei conti correnti bancari del debitore al fine di facilitare il recupero dei crediti tra imprese. Chiediamo chiarimenti all'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese.



FreshPlaza (FP): Nel 2017 il Legislatore europeo, mediante Regolamento UE, ha introdotto lo strumento del sequestro conservativo sui conti correnti. In pratica in cosa consiste?
Gualtiero Roveda (GR): Il provvedimento è interessante. In particolare, consente al creditore di effettuare la procedura di recupero del credito con la certezza dell'esito positivo dell'esecuzione nel caso di conclusione favorevole dell'iter giudiziario. Prima dell'entrata in vigore di tale Regolamento, molti operatori si astenevano dall'iniziare pratiche di recupero in quanto, a fronte di costi certi, non vi era alcuna garanzia di avere soddisfazione all'esito della procedura. Ora, invece, è possibile bloccare le somme depositate presso il conto corrente del debitore, in attesa di poterle aggredire non appena ottenuto il titolo esecutivo. Ad esempio, si può ricorrere davanti all'Autorità italiana per chiedere un sequestro conservativo di un conto bancario tedesco. Si deve, però, tener presente che per espressa previsione normativa questa procedura non trova applicazione in Danimarca e Regno Unito. Di conseguenza, le imprese di questi due Paesi non possono né chiedere né subire un sequestro europeo.

FP: Il sequestro europeo può essere utilizzato anche tra imprese italiane?
GR: No. La procedura in esame può essere attivata solo se creditore e debitore hanno diversa nazionalità.

FP: La pratica per ottenere il sequestro europeo è complessa?
GR:
No, il Legislatore europeo ha previsto una disciplina molto snella. E' sufficiente compilare un Modulo Standard contenente i dati previsti dal Regolamento:
-generalità del creditore e del debitore;
-elementi a fondamento del proprio credito (es.: contratto, fatture, CMR, etc.);
-circostanze a sostegno della richiesta di sequestro conservativo (es.: solleciti; report; ricognizione di debito;insoluti; etc.);
-coordinate bancarie del debitore (IBAN e codice SWIFT - BIC) e dell'Istituto di credito.



FP: Però non sempre si conoscono le coordinate bancarie del debitore.
GR:
Il Regolamento prevede espressamente questa eventualità. In questo caso, il creditore può chiedere al giudice di ordinare l'acquisizione delle informazioni necessarie. E' sufficiente spuntare l'apposita opzione contenuta nel Modello Standard. Con lo stesso atto si può pertanto chiedere sia il sequestro sia di avere informazioni sul conto corrente su cui eseguirlo.

FP: La tempistica?
GR: E' buona. La procedura per ottenere l'emissione del sequestro europeo è caratterizzata dalla tempestività con la quale l'Autorità esamina la richiesta e dall'effetto sorpresa nei confronti del debitore. Quest'ultimo, infatti, non viene informato prima dell'emissione dell'ordinanza, ma solo dopo 3 giorni dall'attuazione del provvedimento di sequestro. Inoltre l'Autorità giudiziaria deve decidere sulla richiesta in tempi molto brevi:
  • 5 giorni lavorativi se il creditore dispone già di un titolo;
  • 10 giorni lavorativi nel caso in cui si debba ancora ottenerlo.
Una volta adottato, il sequestro conservativo sarà riconosciuto negli altri Stati membri, in modo automatico, senza procedure speciali.

FP: Non c'è pericolo che la procedura si possa prestare ad abusi?

GR: Per evitare un utilizzo improprio dello strumento, il Regolamento ha previsto che il creditore, non ancora munito di titolo, debba versare un'idonea cauzione. Tale previsione dovrebbe scongiurare il rischio di abusi e garantire l'asserito debitore per eventuali danni subiti in conseguenza di una procedura illegittima.