Iscriviti alla nostra newsletter giornaliera e tieniti aggiornato sulle ultime notizie!

Iscriviti Sono già iscritto

State utilizzando un software che blocca le nostre pubblicità (cosiddetto adblocker).

Dato che forniamo le notizie gratuitamente, contiamo sui ricavi dei nostri banner. Vi preghiamo quindi di disabilitare il vostro software di disabilitazione dei banner e di ricaricare la pagina per continuare a utilizzare questo sito.
Grazie!

Clicca qui per una guida alla disattivazione del tuo sistema software che blocca le inserzioni pubblicitarie.

Sign up for our daily Newsletter and stay up to date with all the latest news!

Registrazione I am already a subscriber
Sanzione minima da 400 euro per ogni lavoratore

Voucher: senza comunicazione, multa fino a 2.400 euro

Gli imprenditori non agricoli e i professionisti che utilizzano i voucher per il lavoro accessorio devono dare comunicazione dell'utilizzo del lavoratore almeno 60 minuti prima dell'utilizzo della prestazione pena il pagamento di una sanzione amministrativa che va tra i 400 e i 2.400 euro per ogni lavoratore per il quale non è stata data comunicazione.

Lo precisa una circolare del ministero del Lavoro che chiarisce le nuove norme sulla materia. La comunicazione va data alla sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro, mediante sms o posta elettronica (prove da tenere in caso di controlli), i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Gli imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare i dati entro 3 giorni. L'assenza anche della dichiarazione di inizio attività all'Inps, comporterà l'applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero.

"Il personale ispettivo - spiega la circolare - terrà invece in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la presente circolare".

"Si fa riserva - prosegue il ministero - comunque di fornire ulteriori indicazioni sulla disciplina sanzionatoria dopo un primo monitoraggio sulla applicazione delle nuove disposizioni".
Data di pubblicazione: