Voucher: senza comunicazione, multa fino a 2.400 euro
Lo precisa una circolare del ministero del Lavoro che chiarisce le nuove norme sulla materia. La comunicazione va data alla sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro, mediante sms o posta elettronica (prove da tenere in caso di controlli), i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Gli imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare i dati entro 3 giorni. L'assenza anche della dichiarazione di inizio attività all'Inps, comporterà l'applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero.
"Il personale ispettivo - spiega la circolare - terrà invece in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la presente circolare".
"Si fa riserva - prosegue il ministero - comunque di fornire ulteriori indicazioni sulla disciplina sanzionatoria dopo un primo monitoraggio sulla applicazione delle nuove disposizioni".