Riforma PAC: regime semplificato per i piccoli agricoltori
L'attivazione del regime per i piccoli agricoltori è facoltativa per lo Stato membro e l'Italia ha deciso di attivarlo. Anche l'adesione da parte dell'agricoltore è facoltativa, nel senso che chi ne ha i requisiti è libero di scegliere se aderire o meno. L'adesione al regime esonera l'agricoltore dagli obblighi del greening; nessun beneficio previsto nel regime per i piccoli è concesso a favore di agricoltori che risultano aver creato artificiosamente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per beneficiare di tale regime.
Per accedere al sistema è necessario essere agricoltore in attività e soddisfare i requisiti minimi per poter beneficiare dei pagamenti diretti. Gli agricoltori presentano domanda di prima assegnazione e la domanda di pagamento entro il 15 maggio 2015 come tutti gli altri agricoltori. Successivamente per poter accedere al regime è necessario presentare una domanda aggiuntiva entro il 15 settembre 2015. Prima di tale data gli organismi pagatori comunicano agli agricoltori una stima degli importi a cui l'agricoltore avrebbe diritto.
Chi non entrerà nel regime dei piccoli agricoltori entro il 15 settembre 2015, non potrà più accedervi in una fase successiva, ma potrà comunque beneficiare dei pagamenti diretti seguendo le regole previste per tutti gli altri agricoltori. Il piccolo agricoltore può decidere di recedere dal regime in un anno successivo al 2015, ma non potrà più rientravi.
L'importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore ha un livello massimo di 1.250 euro/azienda. Secondo quanto scelto dall'Italia, l'importo per i piccoli agricoltori sarà pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore nel 2015; tale importo potrà essere adattato alle variazioni annuali del massimale nazionale.
Durante la partecipazione al regime l'agricoltore è obbligato a mantenere un numero di ettari ammissibili pari almeno al numero di diritti all'aiuto detenuti (di proprietà o in affitto) e a mantenere i requisiti minimi. Inoltre, i diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime non possono essere trasferiti, tranne in caso di successione effettiva o anticipata; in tal caso gli eredi sono ammessi a partecipare al regime se soddisfano i requisiti per partecipare al pagamento di base e se ereditano tutti i diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i suddetti diritti.