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Indebito utilizzo del marchio da parte della ditta spagnola Bioconservacion

"Retarder Srl e' unica ed esclusiva titolare del marchio comunitario "RETARDER"

La ditta Retarder Srl di Verzuolo (CN) informa il mercato circa il fatto di essere unica ed esclusiva titolare del marchio comunitario "RETARDER".

Il marchio è stato regolarmente registrato il 23.08.2012 (data di deposito della relativa domanda: 27.03.2012) al Reg. Comunit. No. 010760676 presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI), pubblicato nel Bollettino dei Marchi Comunitari al n. 2012/162 del 27.08.2012.

I legali dell'azienda italiana informano: "Come risulta da documentazione in nostro possesso e disponibile su richiesta di tutti gli interessati, la ditta spagnola Bioconservacion SA ha tentato di registrare a livello comunitario il marchio "Retarder" in data 08.06.2012, ma detta registrazione le è stata RIFIUTATA."

Il marchio Retarder, peraltro, era già stato registrato come figurativo in Italia dalla Azienda verzuolese a far tempo dal 27.01.2003, come risulta dalla tabella sotto riportata.


Cliccare qui per un ingrandimento.

Nel secondo semestre del 2001, Retarder s.r.l. avvia una collaborazione con Bioconservacion, produttore di permanganato di potassio. Spiegano dall'azienda italiana: "Siamo un'azienda commerciale che acquista e rivende questo articolo, in base a specifiche esigenze di qualità del prodotto (sempre richieste ai massimi livelli di efficacia e sicurezza). Il prodotto veniva da noi rivenduto con il nostro marchio RETARDER, così etichettato dalla stessa Bioconservacion SA mediante l'apposizione sulle confezioni del prodotto degli adesivi da noi forniti. Bioconservacion però non è il nostro unico fornitore e, venuti meno alcuni importanti requisiti da noi richiesti - come ad esempio l'impiego di solo materiale vergine e non riciclato per la produzione di permanganato di potassio - abbiamo deciso di rescindere il rapporto con la società spagnola, la quale tuttavia si è messa a scavalcare la nostra azienda contattando direttamente i clienti italiani e proponendo loro il prodotto chiamato incautamente ‘granulare Retarder®’".

La ditta italiana prosegue: "Leggendo in seguito un articolo di Bioconservacion del 21.09.2012 dove compariva il marchio Retarder®, ci siamo allertati e abbiamo verificato sul sito UAMI, dove infatti compariva una loro richiesta di registrazione a livello europeo del suddetto marchio."

I legali della Retarder Srl precisano di aver immediatamente diffidato la società spagnola all'utilizzo del marchio: "La Bioconservacion SA, senza autorizzazione alcuna, si è fatta lecita di utilizzare il marchio Retarder® a fini pubblicitari e per la commercializzazione di un prodotto chimico appartenente alla classe 1, nello specifico 'granulare-assorbitore di etilene', con ciò realizzando una indebita appropriazione del marchio di proprietà della Retarder Srl."

"Abbiamo verificato che il marchio Retarder® è stato utilizzato:
1) negli articoli pubblicati da Bioconservacion su FreshPlaza del 19 settembre e del 21 settembre c.a. con la dicitura "Bioconservacion: unico produttore di Retarder® dal 1996", nonché "C'è solo un prodotto Retarder® in tutto il mondo ed è fabbricato da Bioconservacion";
2) sul sito della società Bioconservacion con la seguente dicitura "Nuestro granulado, al que hemos bautizado como Retarder®..."

"Si ribadisce che il marchio comunitario Retarder appartiene alla sola Retarder Srl, essendo stato da questa registrato presso l'Uami nel 2012 e prima ancora presso l'Ufficio Marchi e Brevetti italiano nell’anno 2003.

Per contro, la richiesta di registrazione depositata dalla Bioconservacion SA lì 08.06.2012 risulta documentalmente RIFIUTATA. Il rifiuto, tra l'altro, è avvenuto in data 07.09.2012: ciò significa che quanto la Bioconservacion SA ha pubblicizzato il suo prodotto sul sito FreshPlaza del 19 e 21 settembre con il marchio "Retarder®" era già a conoscenza della negata registrazione. Fatto questo che reputiamo commercialmente censurabile, in quanto tale da trarre in inganno i consumatori finali del prodotto."

"In sostanza, la Bioconservacion SA non può né utilizzare il marchio Retarder né tanto meno apporvi la sigla ® perché la richiesta di registrazione da questa avanzata è stata rigettata. La commercializzazione dei prodotti con tale marchio e con la sigla ® è quindi non solo illegittima, ma anche capziosa potendo indurre in errore il cliente finale sia sulla provenienza del prodotto che sulla sua registrazione in ambito comunitario a favore della azienda spagnola, fatto quest'ultimo inveritiero."

"La Bioconservacion SA è stata diffidata dal cessare detta indebita condotta di utilizzo del marchio, comportamento aggravato poi dall'ulteriore fatto di presentarsi ai clienti italiani ed anche a quelli della Retarder Srl facendo loro credere di commercializzare un prodotto da intendersi come "originale", così lasciando supporre che tale non sarebbe quello venduto dalla azienda italiana."

I legali della Retarder concludono: "Queste sono pratiche dubbie che verranno valutate nelle opportune sedi giudiziarie perché non solo lesive dell'onore e del decoro della Retarder Srl - che ha sempre commercializzato un prodotto ottimo e sotto molteplici aspetti migliore di quello spagnolo, come comprovato dalle analisi chimiche, seriamente fatte condurre dalla nostra cliente e disponibili su richiesta - ma anche perché foriere di errori nella clientela finale, ambiguamente indotta a credere che vi sia un granulare di serie A ed uno di serie B."

"La serietà della Retarder Srl è fuori dubbio: il granulare dalla stessa commercializzato viene periodicamente controllato e ne viene certificata la composizione al fine della verifica della qualità e della sicurezza del prodotto. Non da ultimo il prodotto esausto viene ritirato e condotto in discarica. Tutto questo per garantire il cliente."

Conclude l'azienda italiana: "Siamo stati attaccati sul piano commerciale, ma siamo assolutamente convinti della primaria qualità del granulare da noi proposto ai nostri clienti. Siamo sul mercato da anni e la nostra serietà farà sì che sarà il mercato stesso a darci ragione."

Contatti:
Aldo Rivoira
Responsabile Commerciale
RETARDER SRL
Via Pomarolo 124
12039 Verzuolo (CN)
Tel.: (+39) 0175 85680
Fax: (+39) 0175 88341
Cell.: (+39) 348 5259129
Email: aldo.rivoira@retarder.it
Web: www.retarder.it
Data di pubblicazione: