"Retarder Srl e' unica ed esclusiva titolare del marchio comunitario "RETARDER"
Il marchio è stato regolarmente registrato il 23.08.2012 (data di deposito della relativa domanda: 27.03.2012) al Reg. Comunit. No. 010760676 presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI), pubblicato nel Bollettino dei Marchi Comunitari al n. 2012/162 del 27.08.2012.
I legali dell'azienda italiana informano: "Come risulta da documentazione in nostro possesso e disponibile su richiesta di tutti gli interessati, la ditta spagnola Bioconservacion SA ha tentato di registrare a livello comunitario il marchio "Retarder" in data 08.06.2012, ma detta registrazione le è stata RIFIUTATA."
Il marchio Retarder, peraltro, era già stato registrato come figurativo in Italia dalla Azienda verzuolese a far tempo dal 27.01.2003, come risulta dalla tabella sotto riportata.
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Nel secondo semestre del 2001, Retarder s.r.l. avvia una collaborazione con Bioconservacion, produttore di permanganato di potassio. Spiegano dall'azienda italiana: "Siamo un'azienda commerciale che acquista e rivende questo articolo, in base a specifiche esigenze di qualità del prodotto (sempre richieste ai massimi livelli di efficacia e sicurezza). Il prodotto veniva da noi rivenduto con il nostro marchio RETARDER, così etichettato dalla stessa Bioconservacion SA mediante l'apposizione sulle confezioni del prodotto degli adesivi da noi forniti. Bioconservacion però non è il nostro unico fornitore e, venuti meno alcuni importanti requisiti da noi richiesti - come ad esempio l'impiego di solo materiale vergine e non riciclato per la produzione di permanganato di potassio - abbiamo deciso di rescindere il rapporto con la società spagnola, la quale tuttavia si è messa a scavalcare la nostra azienda contattando direttamente i clienti italiani e proponendo loro il prodotto chiamato incautamente ‘granulare Retarder®’".
La ditta italiana prosegue: "Leggendo in seguito un articolo di Bioconservacion del 21.09.2012 dove compariva il marchio Retarder®, ci siamo allertati e abbiamo verificato sul sito UAMI, dove infatti compariva una loro richiesta di registrazione a livello europeo del suddetto marchio."
I legali della Retarder Srl precisano di aver immediatamente diffidato la società spagnola all'utilizzo del marchio: "La Bioconservacion SA, senza autorizzazione alcuna, si è fatta lecita di utilizzare il marchio Retarder® a fini pubblicitari e per la commercializzazione di un prodotto chimico appartenente alla classe 1, nello specifico 'granulare-assorbitore di etilene', con ciò realizzando una indebita appropriazione del marchio di proprietà della Retarder Srl."
"Abbiamo verificato che il marchio Retarder® è stato utilizzato:
1) negli articoli pubblicati da Bioconservacion su FreshPlaza del 19 settembre e del 21 settembre c.a. con la dicitura "Bioconservacion: unico produttore di Retarder® dal 1996", nonché "C'è solo un prodotto Retarder® in tutto il mondo ed è fabbricato da Bioconservacion";
2) sul sito della società Bioconservacion con la seguente dicitura "Nuestro granulado, al que hemos bautizado como Retarder®..."
"Si ribadisce che il marchio comunitario Retarder appartiene alla sola Retarder Srl, essendo stato da questa registrato presso l'Uami nel 2012 e prima ancora presso l'Ufficio Marchi e Brevetti italiano nell’anno 2003.
Per contro, la richiesta di registrazione depositata dalla Bioconservacion SA lì 08.06.2012 risulta documentalmente RIFIUTATA. Il rifiuto, tra l'altro, è avvenuto in data 07.09.2012: ciò significa che quanto la Bioconservacion SA ha pubblicizzato il suo prodotto sul sito FreshPlaza del 19 e 21 settembre con il marchio "Retarder®" era già a conoscenza della negata registrazione. Fatto questo che reputiamo commercialmente censurabile, in quanto tale da trarre in inganno i consumatori finali del prodotto."
"In sostanza, la Bioconservacion SA non può né utilizzare il marchio Retarder né tanto meno apporvi la sigla ® perché la richiesta di registrazione da questa avanzata è stata rigettata. La commercializzazione dei prodotti con tale marchio e con la sigla ® è quindi non solo illegittima, ma anche capziosa potendo indurre in errore il cliente finale sia sulla provenienza del prodotto che sulla sua registrazione in ambito comunitario a favore della azienda spagnola, fatto quest'ultimo inveritiero."
"La Bioconservacion SA è stata diffidata dal cessare detta indebita condotta di utilizzo del marchio, comportamento aggravato poi dall'ulteriore fatto di presentarsi ai clienti italiani ed anche a quelli della Retarder Srl facendo loro credere di commercializzare un prodotto da intendersi come "originale", così lasciando supporre che tale non sarebbe quello venduto dalla azienda italiana."
I legali della Retarder concludono: "Queste sono pratiche dubbie che verranno valutate nelle opportune sedi giudiziarie perché non solo lesive dell'onore e del decoro della Retarder Srl - che ha sempre commercializzato un prodotto ottimo e sotto molteplici aspetti migliore di quello spagnolo, come comprovato dalle analisi chimiche, seriamente fatte condurre dalla nostra cliente e disponibili su richiesta - ma anche perché foriere di errori nella clientela finale, ambiguamente indotta a credere che vi sia un granulare di serie A ed uno di serie B."
"La serietà della Retarder Srl è fuori dubbio: il granulare dalla stessa commercializzato viene periodicamente controllato e ne viene certificata la composizione al fine della verifica della qualità e della sicurezza del prodotto. Non da ultimo il prodotto esausto viene ritirato e condotto in discarica. Tutto questo per garantire il cliente."
Conclude l'azienda italiana: "Siamo stati attaccati sul piano commerciale, ma siamo assolutamente convinti della primaria qualità del granulare da noi proposto ai nostri clienti. Siamo sul mercato da anni e la nostra serietà farà sì che sarà il mercato stesso a darci ragione."
Contatti:
Aldo Rivoira
Responsabile Commerciale
RETARDER SRL
Via Pomarolo 124
12039 Verzuolo (CN)
Tel.: (+39) 0175 85680
Fax: (+39) 0175 88341
Cell.: (+39) 348 5259129
Email: [email protected]
Web: www.retarder.it