Contratti in agricoltura (art. 62): strumento indispensabile, ma escludere i mezzi tecnici
"Si assiste, però – afferma Dosi - ad interpretazioni non giustificate che finiscono per coinvolgere nell’area di applicazione prodotti di origine agricola che hanno realmente la caratteristica di mezzo tecnico di produzione consumato direttamente dall’azienda agricola. Mezzi tecnici finalizzati alla produzione di prodotti agricoli destinati o non destinati all’alimentazione umana, quali mangimi, piante e sementi".
Dosi giudica inoltre paradossale l’immotivato tentativo di includere, nell’ambito di applicazione dell’art. 62, questi mezzi tecnici per i quali, peraltro non si rileva squilibrio nelle rispettive posizioni "di forza commerciale" tra venditore e acquirente.
E’ in questo quadro che il presidente della Cia Emilia-Romagna apprezza l’impegno del ministro del Mipaaf, Mario Catania, a fornire chiarimenti e a verificare se ci sono correttivi da apporre e miglioramenti o se, invece, ci sono aspetti che non funzionano. "Auspichiamo anche – afferma Dosi - che vi sia un'interpretazione in grado di accogliere la nostra tesi, ovvero che l’acquisto di mezzi tecnici da parte degli agricoltori non rientri nell’ambito dell’applicazione dell’art 62. In caso di non accoglimento della nostra tesi, a nostro giudizio gravemente penalizzante per gli agricoltori e per l’equilibrio finanziario delle proprie imprese, sarebbe comunque necessario un congruo periodo transitorio per l’applicazione".
"Segnaliamo inoltre l’esigenza – conclude Dosi - di prevedere deroghe nei casi di fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti agricoli agli esercizi di commercio al dettaglio o di vendita, a livello locale, al consumatore finale. Ciò per evitare che questi elementi di criticità - che devono essere risolti con provvedimenti normativi successivi - non vadano a compromettere equità ed efficacia al provvedimento o possano inficiare il valore e il percorso di applicazione dell’art. 62".