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Giovani coltivatori: quando e come si puo' ottenere l'esonero contributivo

La Legge di Stabilità per il 2018, di recente approvazione, ha mantenuto una certa attenzione per il mondo agricolo al fine di promuovere nuove forme di imprenditoria in tale settore. Una delle importanti previsioni contenute nella citata Legge è sicuramente la conferma dell'agevolazione che prevede l'esonero contributivo a favore dei "nuovi" coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.

L'agevolazione prevede infatti che i soggetti di cui sopra, con un'età inferiore a 40 anni, che effettuino nuove iscrizioni nella previdenza agricola tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2018 usufruiscano dell'esonero dal versamento contributivo fisso presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS).

Tale esonero, analogamente a quanto già previsto nelle Legge di Stabilità dello scorso anno, è previsto nella misura del:

– 100% per i primi 3 anni;

– 66% per il 4° anno;

– 50% per il 5° anno.

L'esonero in commento ha ad oggetto la quota IVS e il contributo addizionale, sono esclusi pertanto dall'agevolazione il contributo di maternità (dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e IAP) ed il contributo INAIL, dovuto dai soli Coltivatori Diretti.

Come sopra riportato lo sgravio contributivo è riconosciuto ai Coltivatori Diretti ed agli Imprenditori Agricoli Professionali (Iap) che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 e che non abbiano compiuto quaranta anni d'età alla data d'inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.

Considerata l'intenzione del legislatore che è quella di "promuovere forme di imprenditoria in agricoltura", il requisito della nuova iscrizione nella previdenza agricola contenuto nella Legge di Stabilità si intende soddisfatto se il Coltivatore Diretto o l'Imprenditore Agricolo Professionale che si sia iscritto nel corso dell'anno 2018 non sia già stato iscritto, e successivamente cancellato, nei dodici mesi precedenti l'inizio della nuova attività per la quale si chiede l'ammissione al beneficio.

Ai fini dell'ammissione al beneficio, con particolare riferimento ai Coltivatori Diretti, l'Inps aveva già chiarito che per "nuova realtà imprenditoriale" va considerata quella ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente già esistenti. A tal fine lo stesso Istituto previdenziale accerterà che il nucleo del Coltivatore Diretto richiedente l'ammissione all'incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti e non eserciti l'attività sui medesimi fondi di altro nucleo Coltivatore Diretto già esistente.

Per usufruire del beneficio i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, concluso il processo d'iscrizione alla gestione previdenziale ed una volta in possesso relativo Codice Azienda, dovranno inoltrare all'Inps una domanda telematica di ammissione all'incentivo.

L'Inps mediante i propri sistemi informativi effettuerà i controlli in merito al possesso o meno dei requisiti per la fruizione all'esonero e comunicherà l'avvenuta o meno ammissione al beneficio. Nella comunicazione di ammissione sarà indicato, per ciascun anno, l'importo del beneficio presuntivamente spettante. Nell'ipotesi di mancata ammissione sarà comunicato il diniego all'istanza di ammissione con indicazione della motivazione.
Data di pubblicazione: