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Attenzione alla scadenza del 28 febbraio. Gli esportatori possono ottenere il rimborso del contributo

Convenzione Fruitimprese-Conai per la gestione degli imballaggi

Gestione degli imballaggi esportati e importati: Fruitimprese e Conai (Consorzio nazionale imballaggi) hanno sottoscritto una convenzione che permette diverse agevolazioni.



"Ricordiamo a tutte le aziende del settore - spiega il referente di Fruitimprese Pietro Mauro - che la nostra Associazione mette a disposizione degli aderenti un servizio di controllo e presentazione delle dichiarazioni, provvedendo alla compilazione delle stesse per conto degli associati. La scadenza è il 28 febbraio".

I dettagli della convezione
In Italia il recupero e riciclo degli imballaggi viene finanziato con il pagamento di un "contributo ambientale", versato al Conai dai produttori e dagli importatori di imballaggi in ragione del materiale e della quantità di imballaggio immesso sul mercato.

Produttori e importatori provvedono ad addebitare il contributo ambientale agli utilizzatori (aziende industriali e commerciali) nelle fatture di vendita, evidenziando il peso degli imballaggi e l'importo del contributo da pagare.



A loro volta, gli utilizzatori possono addebitare nuovamente il contributo ambientale nelle fatture di vendita dei loro prodotti imballati indicando nella fattura la dicitura "contributo ambientale Conai assolto".

L'operazione si ripete per ogni passaggio di merce fino al consumatore finale, il quale, di norma, paga il prezzo del prodotto comprensivo del contributo ambientale.

Esportazione di imballaggi pieni

Nelle esportazioni, l'imballaggio per il quale è stato versato al produttore il contributo ambientale, non viene recuperato o riciclato in Italia, pertanto l'esportatore ha diritto di non pagare il contributo ambientale. Le procedure per garantire questo diritto sono due e alternative:
  • EX POST: l'esportatore paga per intero il contributo ambientale all'atto dell'acquisto degli imballaggi e successivamente richiede il rimborso del contributo direttamente al Conai. L'esportatore deve presentare una dichiarazione indicando il peso degli imballaggi (principali e accessori) che ha esportato.
  • EX ANTE: L'esportatore paga il contributo ambientale al produttore di imballaggi solamente per la percentuale di imballaggi che verranno venduti in Italia.
In questo caso, la dichiarazione annuale deve indicare il peso degli imballaggi venduti (distinguendo tra quantità esportate e vendute in totale) e un elenco dei fornitori di imballaggi presso i quali è stato acquistato l'imballaggio.

Successivamente alla presentazione della dichiarazione al Conai, l'esportatore deve comunicare ai propri fornitori la percentuale di esenzione che sarà applicata per tutti gli acquisti di imballaggio.



Nella pratica, entrambi i metodi di esenzione presentano la difficoltà per gli operatori di quantificare con certezza (visto anche l'esito di alcuni controlli effettuati in questi anni dal Conai) il peso degli imballaggi esportati, soprattutto se ci si riferisce agli accessori (cestini, reggette, fogli alveolari, ecc.).

Per questo motivo Fruitimprese ha stipulato e implementato una convenzione con il Conai grazie alla quale gli esportatori ottengono l'esenzione dal pagamento del contributo semplicemente indicando il numero dei colli esportati, anziché il peso.

Importazione di imballaggi pieni

Gli importatori devono provvedere al versamento del contributo ambientale in ragione del tipo e della quantità degli imballaggi importati.

Gli importatori di imballaggi vuoti presentano una dichiarazione nella quale indicano il peso ed il materiale di imballaggio importato e versano il contributo sulla base dei dati dichiarati.

Questo obbligo spetta anche a coloro che importano imballaggi pieni, a meno che non decidano di utilizzare la convenzione per l'importazione, che prevede la possibilità di calcolare il contributo ambientale in ragione del numero dei colli importati, indipendentemente dal tipo di materiale e dal peso unitario degli imballi.

Compensazione Import-Export
Con la procedura di compensazione import-export, le aziende che importano ed esportano imballaggi pieni possono compensare le somme dovute (per le importazioni) e le somme a credito (per le esportazioni) relative al contributo ambientale Conai.

Analogamente a quanto avviene per le altre convenzioni, anche in questo caso l'accordo Conai-Fruitimprese consente agli associati di calcolare i loro flussi di imballaggi sulla base del numero dei colli, anziché dover procedere alla pesatura di tutti gli imballaggi importati ed esportati.