Nel 2017, il Mipaaf, sollecitato da Coldiretti, aveva posto ai servizi della Commissione UE un quesito relativamente all'obbligo di etichettatura di origine per alcuni prodotti esclusi dall'obbligo di rispetto delle norme di commercializzazione dell'ortofrutta. Si trattava in particolare dei tartufi e dei funghi spontanei. I servizi della Commissione, nella loro risposta, non si limitavano ai prodotti citati, ma consideravano tutto il complesso dei prodotti oggetto di deroga rispetto all'applicazione delle norme di commercializzazione, affermando che per tutto l'articolo 4, comma 6 del Reg.543/2011, è obbligatorio indicare in etichetta il luogo di origine.
Al comma 6 sono citati non solo tartufi e funghi spontanei, ma anche noci, nocciole, mandorle sgusciate (ricordiamo che per il prodotto in guscio vige l'obbligo di etichettatura di origine), pinoli, pistacchi, etc., che pertanto avrebbero l'obbligo di etichettatura di origine, Il Mipaaf sta verificando con i servizi della Commissione se tutti i prodotti citati al comma 6 siano soggetti all'obbligo di etichettatura di origine, visto che per alcuni vi sono delle perplessità (ad esempio le banane essiccate, oppure i capperi freschi, le arance secche e lo zafferano).
Inoltre va individuato l'organismo che dovrà fare i controlli su questi prodotti che non hanno una norma di commercializzazione, né generale né specifica, ma che devono essere etichettati con l'origine (luogo di coltivazione o raccolta). L'obbligo di etichettatura di origine per i prodotti ortofrutticoli porta trasparenza nel settore e permette al consumatore acquisti consapevoli. Il chiarimento dei servizi della Commissione è fondamentale per il settore della frutta in guscio, sia per i prodotti sgusciati, ma anche per pinoli e pistacchi (sgusciati ed in guscio), oggetto di forti importazioni.