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Europa e marchi d'impresa: cosa cambia

Lo Studio legale Eredi Moriconi illustra qui di seguito alcuni cambiamenti relativi ai marchi d'impresa che interesseranno anche il nostro Paese.

La legge di delegazione europea L.163/2017 entrata in vigore lo scorso 21 novembre 2017 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per il recepimento in Italia di alcune direttive e regolamenti UE.
Per i diritti di proprietà industriale, alcune novità di rilievo riguardano in particolare i marchi d'impresa. E' previsto un adeguamento delle attuali disposizioni contenute nel Codice della Proprietà Industriale D.Lgs del 10 febbraio 2005 n. 30

In tema di marchi d'impresa l'articolo 3 comma 1 della legge di delegazione europea prevede che, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo dovrà adottare i decreti legislativi necessari per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 "sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa" e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 di "modifica al regolamento sul marchio comunitario".

Quali novità in materia di marchi d'impresa:
  • nuova procedura amministrativa presso l'UIBM per ottenere la dichiarazione di nullità o decadenza di un marchio registrato L'articolo 3, comma 3, lett. g) della Legge 163/2017 stabilisce: "fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse". Una nuova procedura di tipo amministrativo "efficiente e rapida" da svolgere presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) per ottenere la dichiarazione di nullità o di decadenza di un marchio d'impresa registrato. Quindi il ricorso delle parti agli organi giurisdizionali non sarà più l'unica strada possibile da percorrere in questi casi, come già avviene per i marchi UE.
  • nuova tipologia di marchio, quella del "marchio di garanzia o certificazione". L'articolo 3, comma 3, lettera f della Legge 163/2017 dispone: "prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE) 2015/2424". Viene introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale un nuova tipologia di marchio: il "marchio di garanzia o certificazione" che potrà essere registrato da parte di titolari "persone fisiche o giuridiche competenti a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato" e con obbligo di presentare il regolamento d'uso. Lo scopo del marchio di garanzia o certificazione è garantire che un prodotto o servizio sia in possesso di caratteristiche specifiche indicate nel regolamento d'uso del marchio stesso.
  • introduzione nell'ordinamento giuridico nazionale di una importante novità prevista dalla direttiva UE 2436/2015 che riguarda i "marchi non convenzionali". In futuro dovrà essere eliminato l'obbligo di rappresentazione grafica del marchio nella procedura di registrazione del marchio nazionale. Come previsto dal considerando 13 della DIRETTIVA (UE) 2015/2436 - sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa: "Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione offra sufficienti garanzie in tal senso". Quindi chi intenderà registrare un marchio nazionale potrà, al momento del deposito della domanda di marchio, rappresentarlo in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici. E, inoltre, come previsto: "... è altresì essenziale prescrivere che il segno sia suscettibile di essere rappresentato in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettivo" (considerando 13 della DIRETTIVA (UE) 2015/2436 - sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa). Questa novità darà la possibilità di registrare in modo più agevole e rapido i suoni, i profumi, i colori, gli ologrammi, i pattern, ecc. come marchi d'impresa.
Da quanto visto, l'obiettivo del legislatore europeo è uniformare la normativa e la protezione dei marchi nazionali registrati nei diversi Stati UE.

Per maggiori info:
www.moriconifranco.com
Data di pubblicazione: