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Assicurazioni in agricoltura, via libera alla nuova normativa

Diventa operativa la revisione della normativa delle assicurazioni agricole. L'impianto relativo al Fondo di solidarietà nazionale è sostanzialmente confermato, ma vengono apportate alcune modifiche e soprattutto viene realizzato un testo unificato della materia.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri che , in attuazione del Collegato agricolo, modifica il decreto legislativo 102/2004. La revisione del decreto è finalizzata a sostenere lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali delle aziende agricole e ad attuare la disciplina dei Fondi di mutualità.

Il decreto innanzitutto estende l'elenco delle avversità per le quali è ammesso l'intervento comprendendo avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, epizoozie, fitopatie e danni causati dalla fauna selvatica. Inoltre prevede tra le misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio.



Il decreto prevede inoltre che lo Stato conceda contributi sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione in conformità alla normativa UE. Il nuovo strumento, anche questo spinto dalla Coldiretti, dovrebbe contribuire a una migliore funzionalità e diffusione dei fondi. Il Piano assicurativo agricolo annuale (Paan) cambia nome in Piano di gestione dei rischi in agricoltura (Pgra) ed è finalizzato a promuovere sinergie tra strumenti di gestione del rischio, polizze assicurative, polizze innovative e fondi di mutualità.

Il Piano definisce l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione ai fondi di mutualizzazione, scadenze temporali, modalità, soglie del danno, procedure di erogazione del contributo. Sempre il Piano definisce l'inserimento dell'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale situata all'interno di uno stesso comune.

Riordinata poi la materia degli interventi compensativi. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'evento e gli aiuti vanno versati ai beneficiari entro 4 anni. Definito anche il calcolo della perdita di reddito. Per l'intervento compensativo il danno deve incidere in misura superiore al 30% sulla complessiva produzione aziendale.

Tra le innovazioni più rilevanti la possibilità di utilizzare indici per calcolare la produzione agricola della singola impresa che permetta di determinare l'effettiva perdita. Nessuna modifica per quanto riguarda operazioni di credito agrario e disposizioni previdenziali. Confermati anche gli interventi previsti dal decreto 102/2004 per favorire la capitalizzazione delle imprese.
Data di pubblicazione: