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Ortofrutta: attenzione al rispetto delle norme di commercializzazione

Le aziende ortofrutticole devono essere iscritte alla banca dati nazionale operatori ortofrutticoli (Bdnoo), a meno che non facciano esclusivamente vendita diretta al consumatore finale o conferiscano tutto a cooperativa o OP (organizzazione dei produttori ortofrutticoli) o centro di condizionamento o all'industria per la trasformazione o abbiano un volume di vendite inferiore ai 60.000 euro (IVA esclusa).

Chi fosse iscritto e non avesse più i requisiti per l'iscrizione o avesse variato alcuni dati aziendali (ragione sociale, sede, cessazione, etc.) deve comunicarlo entro 60 giorni agli organismi preposti, pena il rischio di sanzioni pecuniarie. Sulle etichette e sui documenti di accompagnamento (fatture o documenti di trasporto), deve essere riportato il numero di iscrizione alla banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli o, nel caso, la dicitura "esonerato ai sensi del DM 03/08/2011 n°5462, art.5, comma 2" per i soggetti che non hanno l'obbligo di iscrizione alla citata banca dati.

I dati in questione, numero di iscrizione o dicitura di esonero, non sono necessari in caso di vendita diretta al consumatore finale. Le norme di commercializzazione dell'ortofrutta, oltre agli adempimenti descritti, prevedono l'obbligo di riportare in etichetta i dati relativi all'origine, alla categoria, alla varietà, in alcuni casi, per 10 prodotti ortofrutticoli (agrumi, mele, pere, pesche e nettarine, actinidia, fragole, pomodori, lattuga e indivia riccia e scarola, peperoni dolci, uva da tavola) e l'origine per tutti gli altri (compresi i prodotti spontanei raccolti in natura come funghi e tartufi).

L'origine è intesa come luogo di coltivazione (o di raccolta, nel caso dei prodotti spontanei) dei prodotti ortofrutticoli e deve essere sempre espressa come stato (Italia, ovviamente per i prodotti coltivati o raccolti in Italia), ed eventualmente, solo dopo lo stato, la regione o la provincia. I prodotti ortofrutticoli, al dettaglio, possono essere confezionati o presentati nell'imballaggio, dove ci deve essere l'etichetta, descritta in precedenza, oppure essere esposti e venduti allo stato sfuso, purché sia presente un cartello sul quale figurino in caratteri molto chiari e leggibili le indicazioni previste dalle norme relative alla varietà, all'origine del prodotto ed alla categoria, per i 10 prodotti citati, oppure le informazioni relative all'origine (in sostanza le stesse informazioni viste per l'etichetta dei prodotti confezionati).
Data di pubblicazione: