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Per i datori di lavoro che non sono in regola con la normativa vigente

Visite mediche nelle imprese: arresto e multe fino a oltre seimila euro

L'argomento della sorveglianza sanitaria in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, (cfr. FreshPlaza del 2/05/2017) ha comprensibilmente destato interesse tra gli operatori. Con l'articolo che segue continua l'esame della questione con l'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese.



FreshPlaza (FP): Il Testo Unico D.Lgs 81/2008 stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di nominare il medico competente (MC) per effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti e di inviare i lavoratori alle visite mediche entro le scadenze indicate nel programma di sorveglianza. Il datore di lavoro deve sempre nominare il MC?
Gualtiero Roveda (GR): No. Il MC, di regola, deve essere nominato dal datore di lavoro solo nei casi previsti dalla normativa. L'obbligo di nomina è previsto se i lavoratori, in base alla valutazione dei rischi, risultano essere esposti a rischi per la salute di entità tale da necessitare di sorveglianza sanitaria.

FP: Pertanto non è detto che tutti i lavoratori di una stessa azienda debbano essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
GR: E' corretto. Dipende dalla mansione, dai rischi specifici per la salute cui sono esposti i lavoratori e dall'entità dei suddetti rischi.

FP: La sorveglianza sanitaria quali visite mediche prevede?
GR: La visita medica può essere:
  • preventiva,diretta a verificare l'assenza di controindicazioni alle mansioni cui il lavoratore è destinato;
  • periodica per esaminare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità degli accertamenti, se non prevista dalla specifica normativa, viene stabilita in una volta l'anno. Il MC può indicare una diversa periodicità in funzione della valutazione del rischio;
  • su richiesta del lavoratore, se ritenuta dal MC correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
  • in occasione del cambio della mansione per verificare l'idoneità alla mansione specifica;
  • alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa;
  • alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
FP: Il lavoratore può rifiutare di sottoporsi a visita medica?
GR: No. In caso d'inadempienza è punibile con con sanzioni di carattere penale ed è passibile di sanzione disciplinare.



FP: Il datore di lavoro può sottoporre tutti i propri dipendenti alla verifica di assenza di condizioni di dipendenza da alcool e droghe?

GR: No. Questa sorveglianza è prevista solo per le attività a elevato rischio infortuni individuate nell'Intesa Conferenza Stato Regioni del 2006 e nell'Intesa del 2003 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.

FP: Quale documentazione viene consegnata all'esito della visita medica?
GR: Il medico competente è tenuto a consegnare al datore di lavoro e al lavoratore copia del giudizio di idoneità. Le tipologie di giudizio d'idoneità sono le seguenti:
  • idoneità alla mansione
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
  • inidoneità temporanea
  • inidoneità permanente.
Nel caso di inidoneità temporanea il MCdeve indicare i limiti temporali di validità.
Nel giudizio rilasciato dal MC, per il rispetto della privacy del lavoratore, non viene riportato alcun riferimento a eventuali condizioni di salute o patologie riscontrate.

FP: Il MC ha anche l'obbligo di compilare per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria una cartella sanitaria?
GR: E' così. Il datore di lavoro non può, però, avere conoscenza del suo contenuto.

FP: Il lavoratore può contestare il giudizio di idoneità emesso dal MC aziendale?
GR: Sì. C'è la possibilità di ricorrere, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

FP: Quali sono le sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di inadempienza in materia?

GR: Disposizioni di carattere penale regolano la materia. In caso di mancata nomina del medico competente, quando è obbligatoria, il datore di lavoro è penalmente sanzionabile con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro. In caso di mancato invio dei lavoratori alle visite mediche il datore di lavoro è sanzionabile con l'ammenda da 2.192 a 4384 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati; se si riferisce a più di 10 lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.