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Tartufo: Iva ordinaria per il prodotto congelato

Al tartufo congelato si applica l'aliquota Iva ordinaria: l'aliquota agevolata al 10% è valida solo per il prodotto fresco, oppure refrigerato o temporaneamente conservato ma non specialmente preparato per il consumo immediato. Aliquota ridotta anche per il tartufo sterilizzato e per quello in olio d'oliva. Lo stabilisce la Risoluzione n. 59 del 2 agosto dell'Agenzia delle Entrate, che tiene conto del parere tecnico dell'Agenzia delle Dogane, sulla base dei seguenti argomenti.

La Legge comunitaria 2016 ha, da un lato, introdotto il punto 20-bis) nel corpo della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, estendendo l'aliquota IVA del 10 per cento alle cessioni di "tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato"; dall'altro, ha eliminato l'inciso "esclusi i tartufi" dai punti 21) e 70) della medesima Tabella A, che stabiliscono l'aliquota IVA agevolata rispettivamente per gli "ortaggi e piante mangerecce, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati" e per gli "ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico".

Muovendo dalla lettura di tali norme, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il tartufo congelato non può essere ricondotto al punto 20-bis) atteso che la norma "per come formulata, sembrerebbe agevolare esclusivamente il prodotto non destinato nell'immediatezza al consumo, in quanto sottoposto ad un processo di conservazione temporanea, che richiede successive fasi di lavorazione"; di contro, il tartufo conservato "non cotto ma solo sterilizzato" e quello "in olio d'oliva" risultano rispettivamente agevolabili proprio ai sensi del punto 20-bis) e del punto 70) della Tabella, parte terza.

 

Data di pubblicazione: