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Secondo il Regolamento (UE) n. 608/2013

Lotta alla contraffazione: la procedura di intervento delle autorita' doganali

In vigore dal primo gennaio 2014, il Regolamento (UE) N. 608/2013 regola la tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale (PI) da parte delle Autorità doganali. Lo Studio legale Eredi Moriconi illustra qui di seguito quali sono le caratteristiche del nuovo Regolamento:
  • amplia la tutela a nuovi diritti: vengono inserite le denominazioni commerciali, i modelli di utilità e le topografie di prodotti a semiconduttori;
  • istituisce una procedura ad hoc per le piccole spedizioni;
  • favorisce lo scambio di informazioni con i Paesi Terzi per le merci in transito di cui si sospetta la violazione di un diritto di proprietà intellettuale;
  • istituisce una banca dati elettronica centrale denominata "COPIS" nella quale sono inserite le informazioni relative alle domande di intervento a tutela dei diritti di PI da parte delle Autorità Doganali.
Il nuovo Regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 e stabilisce delle novità rispetto alla normativa precedente per accrescere la tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale (PI).

In particolare, il Regolamento stabilisce le condizioni e le procedure per l'intervento delle autorità doganali quando merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sono, o avrebbero dovuto essere, soggette a vigilanza o controllo doganale nel territorio doganale dell'Unione conformemente al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, si trovano nelle situazioni specificate dal Regolamento stesso.

Diritti di PI tutelati in ambito Doganale
In base all'Articolo 2 Definizioni Regolamento (UE) n. 608/2013 vengono tutelati i seguenti diritti di PI:

- un marchio;
- un disegno o modello;
- un diritto d'autore o qualsiasi altro diritto connesso ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione;
- un'indicazione geografica;
- un brevetto ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione
- un certificato protettivo complementare per i medicinali (Regolamento (CE) n. 469/2009)
- un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (Regolamento (CE) n. 1610/96)
- una privativa comunitaria per ritrovati vegetali (Regolamento (CE) n. 2100/94)
- una privativa per ritrovati vegetali ai sensi della legislazione nazionale;
- una topografia di prodotto a semiconduttori ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione;
- un modello di utilità, purché protetto come un diritto di proprietà intellettuale dalla normativa nazionale o dell'Unione;
- una denominazione commerciale, purché protetta come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione.

In base al nuovo Regolamento, l'intervento delle Autorità Doganali è previsto nelle seguenti situazioni:

- merci dichiarate per l'immissione in libera pratica per l'esportazione o la riesportazione;
- merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell'Unione;
- merci vincolate a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco;

Procedura semplificata
Il nuovo Regolamento prevede una procedura semplificata per tutti i casi di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nel caso in cui il dichiarante o il detentore delle merci non si oppongano alla distruzione. Le Autorità doganali possono sempre procedere alla distruzione di merci sospette di violare un diritto di PI, senza che sia necessario determinare se un diritto di PI sia stato violato, nelle specifiche ipotesi di cui in appresso.

Distruzione delle merci e avvio del procedimento
Articolo 23 Regolamento (UE) n. 608/2013
Le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale possono essere distrutte sotto controllo doganale - senza che sia necessario determinare se un diritto di proprietà intellettuale sia stato violato a norma del diritto dello Stato membro in cui si trovano le merci - se entro 10 giorni lavorativi, (o 3 giorni lavorativi nel caso di merci deperibili), dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci:

a) il destinatario della decisione (soggetto che ha fatto domanda di intervento doganale) ha confermato che un diritto di PI è stato violato fornendo il proprio accordo scritto alla distruzione delle merci;
b) il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato per iscritto alle Autorità doganali il proprio accordo alla distruzione delle merci;

Inoltre, come previsto dall'articolo 23 del nuovo Regolamento, le Autorità doganali possono ritenere che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci se questi non hanno notificato la propria opposizione a tale distruzione alle Autorità doganali entro i suddetti termini.

Piccole spedizioni: procedura per la distruzione di merci
Articolo 26 Regolamento (UE) n. 608/2013
Il Regolamento ha introdotto una procedura specifica per piccole spedizioni di merci contraffatte o usurpative non deperibili e che sono coperte da una decisione di accoglimento di una domanda di intervento.

Si tratta di una spedizione postale o a mezzo corriere espresso che comprende fino a tre unità oppure che ha un peso lordo inferiore a 2 kg.

In tali ipotesi le Autorità doganali possono distruggere le merci se il detentore non si è opposto alla distruzione.

L'applicazione di questa procedura è subordinata ad una esplicita richiesta da parte del richiedente nella domanda di intervento.

Condivisione di informazioni e dati tra le Autorità doganali
Articolo 22 Regolamento (UE) n. 608/2013
Il Regolamento al fine di contribuire all'eliminazione del commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, dispone che le Autorità doganali degli Stati membri possano condividere dati e informazioni (che possono riguardare i sequestri, le tendenze e i rischi in generale) con le Autorità doganali dei Paesi terzi, per porre in essere un'effettiva tutela da spedizioni che violano i diritti di proprietà intellettuale, anche in relazione alle merci in transito nel territorio dell'Unione e che provengono dal territorio di Paesi terzi o ad essi destinate.

Questa disposizione mira a combattere la contraffazione dei prodotti provenienti da Paesi extra UE.

Istituzione di una banca dati centrale
Articolo 32 Regolamento (UE) n. 608/2013

La Commissione ha istituito una Banca dati centrale operativa (COPIS). Tutte le informazioni presenti nelle domande presentate ai servizi doganali vengono inserite nella banca dati centrale elettronica COPIS. I dati tranne quelli indicati come riservati vengono trasmessi a tutti gli Stati Membri e alla Commissione. Tramite la Banca dati le Autorità doganali competenti comunicano alla Commissione le decisioni relative all'accoglimento, alla proroga, alla revoca o modifica, alla sospensione delle domande (Articolo 31 Reg. n. 608/2013).

Rimborso dei costi
Articolo 29 Regolamento (UE) n. 608/2013
Considerato che le Autorità doganali intervengono a seguito di una domanda, il destinatario della decisione ovvero il richiedente è tenuto a rimborsare tutti i costi sostenuti dalle Autorità doganali durante il loro intervento se richiesto dalle autorità. E' prevista tuttavia la possibilità per il destinatario della decisione di chiedere un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone che potrebbero essere considerate responsabili in conformità alla legislazione dello Stato membro.

Disposizioni non modificate dal Regolamento (UE) n. 608/2013
Il Regolamento (UE) n. 608/2013 non si applica alle:

- merci immesse in libera pratica nell'ambito del regime della destinazione particolare (Articolo 1.3 Reg. UE n. 608/2013);
- merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, prive di carattere commerciale (Articolo 1.4 Reg. UE n. 608/2013);
- merci fabbricate con il consenso del titolare del diritto e alle merci la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata da un titolare del diritto a produrre un certo quantitativo di merci, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare del diritto (Articolo 1.5 Reg. UE n. 608/2013).

La sorveglianza doganale in Italia e UE rappresenta un utile strumento per:

- agire nei confronti dei contraffattori prima che la merce contraffatta sia immessa sul mercato causando al titolare dei diritti danni patrimoniali;
- monitorare il mercato in maniera continua;
- identificare il maggior numero di prodotti contraffatti, ottenere informazioni relative ai contraffattori e alle strategie di frode;
- attivare misure correttive riducendo i tempi di intervento.

In questo senso è determinante attivare un servizio di sorveglianza doganale ai sensi del Regolamento (UE) n. 608/2013 con gestione dell'intera procedura.

Per maggiori info:
www.moriconifranco.com

Leggi anche i precedenti approfondimenti sul tema:
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Data di pubblicazione: