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L'avvocato Roveda afferma che anche gli agricoltori, a volte, sono vittime di un sistema che li stritola

"Caporalato, questa legge non ci piace"

Con 336 voti a favore e nessun contrario la Camera ha approvato la legge definita dalla Boldrini "punto di partenza" contro il caporalato. E' un provvedimento che pare accolto con unanime favore dalle forze politiche e sociali. Ne parliamo con l'avvocato Gualtiero Roveda che, per l'associazione Fruitimprese nazionale, ha seguito tutto l'iter (cfr FreshPlaza del 20/09/2016).

"Il mio pensiero – esordisce Roveda - va controcorrente rispetto all'opinione prevalente: mi tocca sedere - dice con il sorriso sulle labbra - dalla parte del torto, visto che tutti gli altri posti sono occupati. Il provvedimento rappresenta, a mio giudizio, una grande delusione sia sotto il profilo politico, sia sotto quello tecnico".
 
Nella sua precisa e professionale disamina, emerge anche un concetto che nessuno in questi giorni si è mai sognato di far emergere, ma che è tremendamente vero: "se l'agricoltore, per sopravvivere, è costretto ad assumere in nero o in grigio, non è aumentando le pene che si risolvono i problemi".

FreshPlaza (FP) Avvocato, può chiarire cosa intende?
Gualtiero Roveda (GR) - L'intendimento etico-politico perseguito dal Legislatore è pienamente condivisibile ma, a mio avviso, la questione è stata affrontata con approccio demagogico e poco professionale.

FP: Qual è il messaggio che si è voluto dare all'opinione pubblica?
GR - Se si guardano i titoli dei giornali, la risposta è evidente: "Finalmente è stata approvata una legge anti-caporalato". Questo, però, non è vero: il D.l. 138/11 aveva già inserito nel codice penale la fattispecie delittuosa di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" destinata a colpire con rigore il fenomeno del c.d. "caporalato" con la previsione di pene severe. Se a distanza di cinque anni siamo ancora, "al punto zero", come afferma la Boldrini, non c'è da esultare scompostamente, ma da chiedersi quali sono le ragioni per le quali la precedente normativa non ha trovato l'attuazione attesa. Se la logica è questa, non avremo a stupirci se, tra altri cinque anni, avremo i politici di turno che sbandiereranno nuovi provvedimenti come grandi conquiste sociali e disgraziati ancora vittime di caporali.

FP - Notiamo una certa delusione nelle sue parole...
GR - Io credo che le persone siano stufe di essere prese per le orecchie come conigli, con forme di manipolazione abusate ormai da oltre un secolo. Sono fermamente convinto che il prossimo passo verso una società evoluta si avrà quando sarà condiviso il principio per il quale dire qualcosa comporta un impegno di verità e di correttezza nei confronti dei cittadini.

FP - Sotto il profilo tecnico, cosa non la convince?
GR - E' la modifica apportata dalla nuova legge all'art. 603 bis del codice penale. In proposito, per essere al di sopra di ogni sospetto, mi limito a riassumere quanto rilevato dallo stimato giuslavorista Pietro Ichino, che vanta un passato da dirigente sindacale della Fiom-Cgil. Sul suo sito personale si può leggere il commento integrale. In esso sono illustrate le perplessità riguardo alla tecnica legislativa con cui l'intendimento legislativo, pienamente condiviso dal professore, viene perseguito: la critica di fondo alla modifica del codice è determinata dal fatto che la norma pecca di genericità eccessiva per una disposizione penale. Inoltre, la norma in esame considera indice di sfruttamento la sussistenza di una serie di circostanze. Tuttavia questi elementi definitori della nozione di sfruttamento sono indicati nella norma non come tratti essenziali, cioè necessari – cumulativamente o alternativamente tra loro – affinché si configuri il reato, ma solo come elementi descrittivi, la cui presenza nel caso concreto può contribuire al configurarsi del reato, ma non è indispensabile.


Foto Barletta News

FP - Quindi si è rimasti sul generico?
GR - Sì, il legislatore ha rinunciato a definire la fattispecie-reato, enunciandone con precisione il concetto e si è limitato ad affidare al giudice una valutazione tipologica, fondata – cioè – sulla presenza in misura sufficiente nel caso concreto di alcuni degli indici, nessuno dei quali ha carattere di essenzialità. Questa tecnica definitoria della fattispecie lascia evidentemente al giudice un'ampia discrezionalità nella valutazione circa il peso da attribuire, caso per caso, alla presenza o assenza di uno o più degli indici previsti dal legislatore come "tipici" della fattispecie; con la conseguente incertezza circa i confini della fattispecie stessa, che appare poco compatibile con i principi generali del diritto penale.

FP - Il problema si limita alla legge in questione?

GR - Non solo: in un Paese dove la disfunzione del Sistema giustizia è sotto gli occhi di tutti c'era bisogno di una legge con tali limiti? Il Sistema giudiziario italiano, suo malgrado, non funziona, e gli imprenditori hanno buone ragioni per essere preoccupati. E, in verità, completiamo il quadro desolante, non funziona nemmeno il sistema agricolo.

FP - Anche gli agricoltori sono delle 'vittime'?

GR - La legalità è il fondamento dello Stato e della Società, però si deve avere la consapevolezza che ha un costo e questo costo deve essere equamente distribuito tra tutti. Condizione imprescindibile per avere legalità è quella di mettere le persone nelle condizioni di poterla rispettare. Se un agricoltore è costretto, per poter sopravvivere e non abbandonare il proprio campo, ad assumere un lavoratore "in nero" o "in grigio", non è aumentando le sanzioni di natura penale che si risolve il problema.