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Imu terreni agricoli: l'esenzione totale restera' solo sopra i 600 metri

E' quasi al traguardo il decreto del Mef che individuerà i comuni nei quali i terreni agricoli continueranno a non pagare l'Imu. L'esenzione piena, da quanto si apprende, rimarrà solo nei municipi collocati ad oltre 600 metri sul livello del mare, mentre fra 281 e 600 metri sarà limitata ai terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Fino a 280 metri, invece, tutti dovranno presentarsi alla cassa già il prossimo 16 dicembre, versando l'intera imposta dovuta per il 2014.

Il provvedimento, ora alla firma del ministro Pier Carlo Padoan, dà attuazione all'art. 22, comma 2, del dl 66/2014, che ha imposto di circoscrivere l'esenzione per i terreni agricoli sulla base della diversa altitudine dei comuni e diversificando quelli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Nell'articolata ricerca delle coperture per il bonus da 80 euro, il Governo ha, infatti, pensato di recuperare 350 milioni dalla revisione delle regole Imu sui terreni che oggi in pratica escludono dal pagamento mezza Italia. Per attuare questa previsione, il provvedimento preparato dall'Economia distingue i Comuni in tre fasce, sulla base della loro altitudine misurata al centro del territorio comunale e certificata dall'Istat.

Il nuovo decreto, infatti, modifica radicalmente il quadro attuale (in base al quale, nelle aree montane e di collina non sono soggetti ad imposta né i terreni agricoli né quelli diversi) individuando tre diverse fasce altimetriche. Solo in quella più alta (cioè oltre i 600 metri), l'esenzione resterà totale; nella fascia intermedia (fra 281 e 600 metri), l'esenzione sarà solo parziale, ossia limitata ai coltivatori diretti e agli Iap; fino a 280 metri, infine, l'esenzione verrà cancellata del tutto.

Inoltre, a causa della tardiva approvazione del decreto, per i terreni non più esenti non è stato versato alcun acconto a giugno, per cui in sede di saldo occorrerà sborsare l'importo dovuto per l'intero anno.

Immutate invece le regole per il calcolo dell'imposta
La base imponibile si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130 (110 per i coltivatori diretti e gli Iap). A favore dei coltivatori diretti e Iap, inoltre, è prevista una franchigia di 6mila euro e una riduzione per scaglioni sull'eccedenza fino a 32mila euro.

Agrinsieme: "Onere inaccettabile che viola lo statuto del contribuente"
"La possibile imminente emanazione del decreto del ministero dell’Economia, che rivede l’applicazione dell'Imu nelle zone montane al di sotto dei 600 metri, è inaccettabile. Individua i terreni agricoli da assoggettare al tributo soltanto sulla base del criterio altimetrico dove sono situati i comuni ed arriva a ridosso della scadenza dei termini di pagamento; oltre tutto obbliga gli agricoltori a pagare in un'unica soluzione, entro il prossimo 16 dicembre, anziché in due rate come tutti gli altri contribuenti". Lo sottolinea Agrinsieme in relazione al provvedimento in gestazione che eliminerebbe l’esenzione totale in circa duemila comuni.

Agrinsieme invita il Governo ad escludere l'entrata in vigore delle nuove disposizioni per la loro indubbia violazione del principio sancito nello "Statuto del contribuente" che vieta di prevedere adempimenti a carico dei contribuenti prima di 60 giorni dalla entrata in vigore di provvedimenti di attuazione di nuove leggi.

Peraltro – osserva ancora il coordinamento tra Cia, Confagricoltura ed Alleanza delle cooperative agroalimentari - molti dei comuni interessati dall'estensione dei territori colpiti dall'imposta ricadono in zone dove si sono registrati noti e disastrosi effetti del maltempo sia di recente che durante tutto il 2014.

"In un momento contrassegnato dalla grave crisi economica, con difficoltà di accesso al credito, ci si aspetta dal Governo – conclude Agrinsieme - interventi di sostegno alle imprese agricole e non certo ulteriori aggravi fiscali".
Data di pubblicazione: