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La sottile differenza fra appalto illecito e sfruttamento

Caporalato: quando l'imprenditore rischia la galera e la multa

I recenti fatti di cronaca rendono di grande attualità i temi della somministrazione illecita di manodopera e del caporalato, fenomeni spesso collegati alle cosiddette cooperative spurie (cfr. Freshplaza del 27/07/2018). Chiediamo chiarimenti in materia all'avvocato Gualtiero Roveda, consulente di Fruitimprese.

L'avvocato Gualtiero Roveda

FreshPlaza (FP): Cosa si intende con il termine di cooperative spurie?
Gualtiero Roveda (GR):
Il riferimento è a società che perseguono obiettivi illeciti, quali l'evasione fiscale e contributiva, l'applicazione di contratti pirata, l'illecita somministrazione di manodopera e il caporalato. I settori più interessati sono quelli dell'autotrasporto, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci, della raccolta della frutta e dei servizi complementari.

FP: Qual è la differenza tra appalto illecito di manodopera e caporalato?
GR: Il confine può essere molto sottile. L'appalto di manodopera illecito può sconfinare nel reato di caporalato previsto dall'art. 603-bis c.p. nel caso in cui i lavoratori siano sottoposti a condizioni di sfruttamento e vi sia opportunismo rispetto al loro stato di bisogno.



FP: Come si stabilisce se vi è sfruttamento?
GR:
Il legislatore ha indicato una serie di circostanze che possono essere sintomatiche di sfruttamento:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) il sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

FP: Quali sono le sanzioni?
GR:
Le pene sono severe. Reclusione da uno a sei anni e multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

FP: Se non c'è sfruttamento, come si può definire l'appalto illecito?
GR:
Un appalto è illecito quando l'appaltatore, sostanzialmente, non si prende l'impegno di eseguire un'opera o un servizio, ma si limita ad affittare della manodopera.

FP: In questo caso, quali sanzioni ci sono?
GR:
La violazione in materia è stata depenalizzata in tempi relativamente recenti. Vi sono tuttavia sanzioni di carattere civile, amministrativo e previdenziale piuttosto pesanti. Sotto il primo profilo, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente. Sotto quello amministrativo, l'utilizzatore rischia una sanzione pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di lavoro, che in ogni caso non può essere inferiore a 5mila euro né superiore a 50mila euro. Infine, per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, il personale ispettivo provvederà a determinare l'imponibile contributivo dovuto per il periodo di esecuzione dell'appalto con riferimento al CCNL applicabile al committente, ed effettuare il recupero contributivo nei confronti dello stesso, considerando i pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore.