Ciò significa che è più facile registrare i cosiddetti marchi non tradizionali poiché è stato eliminato il requisito della "rappresentabilità grafica".
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/626 sul Marchio dell'Unione Europea all' Articolo 3 (Rappresentazione del marchio) stabilisce:
1. Il marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea che utilizzi una tecnologia generalmente disponibile, purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettivo, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.
I segni potranno essere rappresentati in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.
Questa novità darà la possibilità di registrare in modo più agevole e rapido marchi sonori, di colore, di forme, di movimento, gli ologrammi, ecc.
Per esempio nel caso di marchio sonoro:
Fino al 1° ottobre 2017 i requisiti per la registrazione erano: i) la notazione musicale (con file sonoro facoltativo) o ii) un sonografo che doveva essere corredato di un file sonoro.
Dal 1° ottobre 2017: rappresentazione "(...) attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale".
Saranno registrabili più facilmente i segni rappresentabili senza note musicali.
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